Bancarotta impropria: rifiuto del ricorso su aporia della sentenza assolutoria (Cass. pen. Sez. V n. 35418 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta impropria da reato societario, la condotta che apposta le caparre versate dai clienti nella voce “finanziamento soci”, e non tra i debiti verso terzi, integra una falsa comunicazione sociale ai sensi dell’art. 2621 cod. civ. ed è idonea a rappresentare all’esterno una maggiore solidità economica della società, stante la diversa incidenza delle due poste sulla situazione economico-finanziaria. È tuttavia inammissibile, per difetto di interesse, il motivo del Procuratore generale che censuri soltanto la formula assolutoria, senza dolersi dell’aporia argomentativa della sentenza che, dopo aver escluso l’elemento oggettivo, assolva per insussistenza di quello soggettivo: l’eventuale accoglimento non recherebbe effetti favorevoli alla domanda dell’accusa.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino aveva riformato in senso assolutorio, perché il fatto non costituisce reato, la decisione del G.U.P. del Tribunale di Novara. Quest’ultima aveva riconosciuto la colpevolezza dei due liquidatori di una società dichiarata fallita, per il delitto di bancarotta impropria da reato societario, per aver cagionato o concorso a cagionare il dissesto mediante la trasmissione di false comunicazioni sociali relative all’anno di imposta 2012.

Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, deducendo tre motivi: la manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza, l’incoerenza tra la formula assolutoria per difetto dell’elemento soggettivo e la motivazione incentrata sull’insussistenza del fatto, e infine vizi della motivazione nello scrutinio dell’elemento soggettivo.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dalla ricostruzione della condotta contestata: l’appostazione delle caparre versate dagli acquirenti nel conto “finanziamento soci”, anziché tra i debiti verso terzi. Ne era derivato un debito della società verso i soci, non verso i terzi, con la conseguente falsa comunicazione sociale ex art. 2621 cod. civ. per esposizione di un fatto materiale non vero.

Il primo motivo è infondato nella sua critica alla sentenza di appello, ma il ragionamento del ricorrente è condivisibile nel punto in cui assume che l’appostazione delle caparre nel finanziamento soci è idonea a comunicare all’esterno una maggiore vitalità della società. Le due voci, pur essendo entrambe debiti, hanno una diversa incidenza sulla rappresentazione della situazione economico-finanziaria: il finanziamento soci è soggetto a postergazione e incide sulla solidità della società, mentre le caparre avrebbero dovuto essere restituite ai clienti, con ricadute sulla liquidità aziendale.

La Corte richiama i principi della giurisprudenza civilistica sui versamenti in conto capitale, che, pur non incrementando il capitale sociale, hanno causa assimilabile a quella del capitale di rischio e non danno luogo a crediti esigibili se non allo scioglimento della società, connotandosi per la postergazione e per la posizione del socio quale residual claimant (tra le altre, Sez. civ. 1, n. 7692 del 31.03.2006; Sez. civ. 1, n. 24861 del 09.12.2015).

Ciò nonostante, il ricorso non è fondato. La Corte rileva un’aporia argomentativa nella sentenza impugnata: dopo aver ragionato sull’insussistenza del fatto-reato, la Corte di appello assolve per mancanza dell’elemento soggettivo, quasi presupponendo che la condotta abbia creato una falsa apparenza di solidità. Di tale aporia, però, il ricorrente non si duole. Il secondo motivo, che censura la sola formula assolutoria, è inammissibile per difetto di interesse, poiché l’eventuale accoglimento non recherebbe effetti favorevoli alla domanda dell’accusa, risultando anzi la formula più ampia deteriore per gli interessi dei creditori.

Anche il terzo motivo è generico: il ricorrente sviluppa un ragionamento astratto che non individua la falla effettiva del percorso giustificativo. Il ricorso è pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *