Detenzione di ingente droga fonda il pericolo di reiterazione (Cass. pen. Sez. VI n. 35441 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza cautelare che censura la motivazione sulle esigenze cautelari limitandosi a contestare la valorizzazione dei precedenti è generico e, nel contempo, manifestamente infondato, perché trascura gli ulteriori elementi posti a fondamento del giudizio di pericolosità. La detenzione di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, già suddivisa in dosi, unitamente alla disponibilità di una rete di smercio e di canali di fornitura, è di per sé indicativa di elevata capacità criminale e fonda un concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato. Il giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura custodiale non è inficiato dall’assenza di precedenti omogenei, quando i precedenti per reati contro il patrimonio siano valutati, nel contesto accertato, come sintomo della costante finalità di profitto.

Il Fatto

Il difensore dell’indagato ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania che, in sede di riesame, ha confermato il provvedimento applicativo della misura degli arresti domiciliari. La misura era stata adottata dal GIP del medesimo Tribunale nei confronti dell’indagato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990.

Con il ricorso si censura la manifesta illogicità della motivazione in punto di esigenze cautelari: il riferimento ai precedenti dell’indagato — un unico precedente risalente per furto in abitazione e un procedimento ancora pendente per fatti di dieci anni prima — sarebbe incongruo per giustificare la misura custodiale. Il ricorrente deduce inoltre il difetto di motivazione sull’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, sull’inidoneità di una misura meno afflittiva e sulla condizione di impedita deambulazione dell’indagato.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione dichiara il ricorso inammissibile sotto un duplice profilo: genericità e manifesta infondatezza. Il ricorso si concentra esclusivamente sui precedenti, per evidenziarne la risalenza e la non omogeneità: ma in tal modo trascura gli altri elementi sui quali il Tribunale ha costruito il giudizio cautelare.

Assume rilievo decisivo la gravità e le modalità del fatto accertato: la detenzione di 170 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, di 2 kg di hashish in panetti e di 9 kg di marijuana già divisa in dosi da smerciare, oltre a bilancini e materiale per il confezionamento. Tali dati sono di per sé indicativi di elevata capacità criminale e spregiudicatezza.

Il Tribunale ha rimarcato l’elevato livello criminale del ricorrente, attestato dal notevole quantitativo custodito e dalla disponibilità di canali di fornitura e di una rete di smercio idonea ad assorbirlo. Da tali elementi il giudice di merito ha tratto un concreto e attuale pericolo di reiterazione, ulteriormente acuito dalla contingente situazione di difficoltà economica e personale.

Il Collegio valorizza, in particolare, la finalità di profitto, già individuabile nei precedenti per reati contro il patrimonio, quale spinta a delinquere particolarmente allarmante. Il Tribunale ha attribuito rilievo alla circostanza che il reato è stato commesso nonostante un recente e grave incidente subito dall’indagato, tale da costringerlo all’immobilità, e in assenza di una lecita attività di lavoro. La condizione fisica richiamata dal ricorrente non vale quindi a escludere la pericolosità.

Ne deriva la totale infondatezza della censura, a fronte di un giudizio di concretezza, attualità, proporzionalità e adeguatezza della misura che risulta coerente e completo. La misura è ritenuta indispensabile per arginare la proiezione criminale del ricorrente, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *