Differimento pena per infermità: bilanciamento salute e sicurezza (Cass. pen. Sez. I n. 28241 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena di cui all’art. 147, comma primo, n. 2), cod. pen. presuppone che la malattia del condannato sia grave, tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose, e comunque da esigere un trattamento non facilmente attuabile in stato di detenzione. Il giudice deve operare un bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività. La compatibilità con la detenzione è giudizio di fatto che compete al Tribunale di sorveglianza, alla luce di documenti medici, relazioni sanitarie o perizie; esso resiste alle censure, se sorretto da motivazione adeguata e coerente, quando non sia indicata una specifica risultanza istruttoria travisata.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con provvedimento dell’11 febbraio 2026, respinge l’istanza del condannato avente ad oggetto il differimento della pena per ragioni di salute, ovvero, in subordine, la detenzione domiciliare umanitaria. Avverso tale provvedimento il condannato propone ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, articolando quattro motivi.
Il ricorrente deduce il vizio di motivazione sotto plurimi profili: le conclusioni tratte da premesse corrette in tema di salute; la mancata valutazione dei dati clinici e l’apoditticità del giudizio di compatibilità; la valutazione della pericolosità sociale; la violazione dell’art. 147 cod. pen., dell’art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. e degli artt. 27, comma 3, e 32 Cost. Sostiene, in particolare, che la stabilità clinica raggiunta in ambiente ospedaliero non equivale alla gestibilità della patologia in carcere, alla luce della cecità e della debolezza muscolare.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione della fattispecie del rinvio facoltativo. La malattia deve essere grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da cagionare rilevanti conseguenze dannose, e da richiedere cure non facilmente attuabili in detenzione. La valutazione impone un bilanciamento tra cura e sicurezza collettiva, secondo il precedente Sez. I n. 11725 del 14.03.2025.
Il Collegio richiama poi il criterio che governa l’incompatibilità: occorre accertare se le condizioni di salute possano essere adeguatamente preservate in istituto o in centri clinici penitenziari e se siano compatibili con le finalità rieducative, in un trattamento rispettoso del senso di umanità, alla luce della durata della pena, dell’età e della pericolosità sociale (Sez. I n. 37086 del 08.06.2023). L’accoglimento è possibile solo quando l’espiazione risulti contraria al senso di umanità per sproporzionate sofferenze, o priva di significato rieducativo, avuto riguardo anche a stati morbosi o a un generale scadimento fisico tale da collocare l’esistenza al di sotto di una soglia di dignità (Sez. I n. 2337 del 13.11.2020, dep. 2021).
Su questa base la Corte qualifica la compatibilità con la detenzione come giudizio di fatto del Tribunale di sorveglianza, fondato su documenti medici, relazioni o perizie. Esso non è censurabile se non quando sia indicata una risultanza istruttoria travisata e la motivazione sia adeguata e coerente (Sez. I n. 3262 del 01.12.2015, dep. 2016).
Applicando tali principi, la Corte osserva che il Tribunale ha fondato la propria valutazione sulla relazione sanitaria redatta dalla ASL all’atto della dimissione e su un contributo esperto interno. Il ricorrente non contesta né il contenuto della relazione né un suo travisamento: censura la valutazione compiuta sui dati scientifici, che, se logica e motivata, non è sindacabile in sede di legittimità. Quanto all’inadeguatezza dell’assistenza carceraria, le indicazioni su terapie e controlli non evidenziano impedimenti concreti, trattandosi di terapie per bocca, alimentazione adeguata e controlli programmabili all’esterno. Sul dedotto carico afflittivo, il ricorso difetta di autosufficienza, non allegando documentazione sulla debolezza muscolare e non precisando l’entità del deficit visivo.
Infine, la Corte esclude che venga in discussione la detenzione domiciliare in difetto dei presupposti del rinvio, richiamando Sez. I n. 21355 del 01.04.2021: essa può sostituire il rinvio solo se l’esigenza di contenere la residua pericolosità prevalga sulla tutela della salute. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese e oscuramento dei dati a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03.
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Nota della Redazione
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