Competenza territoriale e reati-fine: esclusa la connessione con l’associazione (Cass. pen. Sez. VI n. 35442 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, la competenza territoriale per i reati-fine in materia di stupefacenti resta radicata nel luogo di commissione degli stessi quando manchi la connessione con il delitto associativo. La vis attractiva del reato più grave e della connessione non opera automaticamente. Il giudice di merito esclude la connessione valutando la distanza temporale tra le condotte, l’assenza di contatti tra il ricorrente e i partecipi del sodalizio e la diversità soggettiva degli esecutori materiali. Tali accertamenti, se sorretti da argomenti non illogici, integrano una valutazione di merito incensurabile in cassazione. La Corte verifica solo se il giudice abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del proprio convincimento sui punti rilevanti, non le censure che si risolvono in una diversa ricostruzione del fatto.

Il Fatto

Il procedimento trae origine da una complessa attività investigativa avviata dalle chat criptate di una piattaforma informatica, dalla quale era emersa l’operatività di un’organizzazione dedita al narcotraffico internazionale con basi operative a Brescia e a Reggio Calabria. Nei confronti del ricorrente il giudice per le indagini preliminari di Brescia aveva emesso un’ordinanza cautelare per i reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Il Tribunale di Brescia, in sede di riesame, aveva rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale, confermando la competenza del giudice bresciano. Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 9, 12 e 16 cod. proc. pen. e sostenendo che la competenza spettasse all’autorità giudiziaria di Reggio Calabria, nel cui territorio era stato accertato il reato associativo e nell’ambito del cui programma criminoso i reati-fine sarebbero stati posti in essere.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione operata nell’ordinanza genetica, che aveva accertato il ruolo del ricorrente quale promotore dell’associazione con base operativa in Calabria, determinando lo stralcio del capo di imputazione per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e dei reati-fine connessi, con trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria di Reggio Calabria. Per i delitti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, invece, era stata ritenuta la riconducibilità a un’attività di spaccio gestita in forma autonoma a Brescia.

Il Tribunale del riesame ha confermato tale ricostruzione, rigettando l’eccezione di incompetenza territoriale in assenza di connessione con il delitto associativo. La Corte valorizza i tre argomenti posti a fondamento di quella decisione: la notevole distanza temporale tra l’attività di spaccio e la costituzione del sodalizio; l’assenza di contatti tra il ricorrente e i partecipi dell’associazione calabrese; la diversità soggettiva rispetto a coloro che erano stati scelti come corrieri dall’associazione.

Secondo la Corte, questa conclusione discende da una precisa valutazione di merito che, con argomenti non illogici e aderenti ai dati investigativi acquisiti, ha escluso la sussistenza di qualsiasi connessione tra il reato associativo e le condotte di spaccio autonomamente poste in essere dal ricorrente. Non può quindi trovare applicazione la vis attractiva del delitto più grave e della connessione, con la conseguenza che i reati-fine restano attratti nella competenza del giudice del luogo di commissione.

La Corte rileva inoltre che il ricorrente ha denunciato formalmente la violazione delle norme sulla competenza territoriale, ma nella sostanza ha prospettato una diversa e inammissibile ricostruzione in fatto, richiamando altri procedimenti in cui è coinvolto. In tema di impugnazioni delle misure cautelari, il giudice di legittimità è tenuto a verificare esclusivamente se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del proprio convincimento sui punti posti dalle parti e rilevanti, non anche quando siano proposte censure che riguardino la ricostruzione dei fatti o si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, come avvenuto nella specie.

Il ricorso è pertanto rigettato, con conferma della competenza dell’autorità giudiziaria di Brescia e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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