Inammissibile il ricorso sul dolo tributario se chiede una rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 35707 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dolo del reato di omessa dichiarazione può essere desunto dalla reiterazione delle condotte omissive, dal mancato pagamento postumo dell’imposta evasa e dallo scarso interesse mostrato dal contribuente verso le verifiche fiscali. Le censure che contrappongono agli accertamenti di merito differenti apprezzamenti delle fonti probatorie sono inammissibili, perché esulano dal perimetro del giudizio di legittimità. La mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, se sorretta da motivazione non irragionevole, integra un giudizio di valore insindacabile in sede di legittimità. L’eventuale nullità eccepita con riguardo a un capo di imputazione dal quale l’imputato sia stato assolto è deducibile solo da chi vi abbia interesse.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 3 ottobre 2024, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale della stessa città il 30 novembre 2021, ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 limitatamente alla condotta riferita all’evasione dell’imposta sul valore aggiunto, perché il fatto non sussiste. Ha invece confermato la pena di un anno e sei mesi di reclusione per il medesimo reato, riferito all’evasione delle imposte dirette, rideterminando la confisca in euro 131.009,98. I fatti risultano commessi fino al 29 dicembre 2014.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa, lamentando tre motivi: la nullità assoluta della sentenza per inosservanza degli artt. 179 e 429 cod. proc. pen., la carenza dell’elemento soggettivo e la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è manifestamente infondato per difetto di interesse. La difesa censura il capo di imputazione perché riferito alla sola volontà di evadere le imposte dirette, senza menzione dell’IVA, ma la Corte di appello ha assolto l’imputato proprio con riferimento alla condotta relativa all’imposta sul valore aggiunto, per il non sicuro superamento della soglia di punibilità. Sul punto, al di là di ogni valutazione di merito, la censura non è azionabile da chi non ha tratto pregiudizio dalla prospettata nullità.
Il secondo motivo, con cui si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza per carenza dell’elemento soggettivo, è anch’esso manifestamente infondato. Esso mira a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell’adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno ritenuto sussistente il dolo valorizzando la reiterazione delle omissioni dichiarative per le annualità 2011 e 2013, il mancato pagamento postumo dell’imposta evasa e lo scarso interesse mostrato dal contribuente rispetto alle verifiche fiscali a suo carico.
La manifesta infondatezza connota anche il terzo motivo, relativo alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva. La Corte di appello ha rimarcato, in maniera non irragionevole, il minor peso delle attenuanti generiche, riconosciute solo in ragione del comportamento processuale collaborativo, a fronte della contestata recidiva, sintomatica di una qualificata pericolosità sociale in ragione della pluralità e della varietà dei precedenti penali.
Rispetto a ogni tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile; alla declaratoria consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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