Continuazione in esecuzione: indici e onere probatorio del condannato (Cass. pen. Sez. VII n. 10218 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., presuppone un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori del medesimo disegno criminoso: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita. Non è sufficiente valorizzare taluno di tali indici se i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea. Grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti; il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato non è sufficiente, perché tali indici sono sintomatici di un’abitualità criminosa e non di un progetto criminoso unitario. Il giudice dell’esecuzione può escludere la prova del medesimo disegno criminoso con motivazione non manifestamente illogica.

Il Fatto

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra reati giudicati con nove sentenze di condanna, tutte relative al delitto di diffamazione.

La difesa ha dedotto l’erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. e la violazione di legge per disparità di trattamento rispetto a condannati per reati contro la persona, con correlato vizio di motivazione. La questione arriva davanti alla Corte perché il giudice dell’esecuzione ha escluso la prova del medesimo disegno criminoso, reputando non unificanti il titolo dei reati e l’omogeneità del bene giuridico offeso.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene il motivo manifestamente infondato. La censura denuncia difetto o contraddittorietà della motivazione che non si evince dalla lettura del provvedimento impugnato e, comunque, deduce un’asserita inosservanza di norme penali non sussistente.

Il Collegio ricostruisce i presupposti del riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 28659 del 18.05.2017, Gargiulo: occorre un’approfondita verifica di concreti indicatori, tra cui l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Rileva, inoltre, che i successivi reati fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, al momento della commissione del primo, non essendo sufficiente valorizzare taluno degli indici suindicati se i fatti successivi risultino frutto di determinazione estemporanea.

Sul piano dell’onere probatorio, la Corte afferma che grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della richiesta. Non basta il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto tali indici sono sintomatici di un’abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti, e non dell’attuazione di un progetto criminoso unitario, come affermato da Sez. I n. 35806 del 20.04.2016, D’Amico.

Nel caso concreto, il giudice dell’esecuzione ha escluso la prova del medesimo disegno criminoso con motivazione non manifestamente illogica, immune da vizi e coerente con i principi richiamati. Egli ha sottolineato che non potevano reputarsi unificanti il titolo dei reati e l’omogeneità del bene giuridico offeso, per essere i fatti posti in essere all’interno della medesima trasmissione televisiva, dovendosi invece valorizzare il dato temporale: le condotte sono state commesse tra il 2014 e il 2020, in un ampio contesto temporale, con diversità delle persone offese, indicate come appartenenti ad ambienti eterogenei, e con vicende descritte come non collegate tra loro.

La Corte rileva infine che le censure non svolgono alcuna specifica deduzione quanto all’identità del disegno criminoso, da riscontrare alla data della prima delle diffamazioni, risalente al 2014, limitandosi a dedurre genericamente una disparità di trattamento con condannati per delitti contro la persona. I principi giurisprudenziali sugli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso e sull’onere probatorio riguardano, invero, anche i condannati per tali titoli di reato. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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