Inammissibile il ricorso sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 35718 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
I criteri indicati nel primo comma dell’art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, poiché il giudizio di particolare tenuità dell’offesa postula la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l’integrazione della fattispecie. Essi operano invece in modo alternativo ai fini del diniego, nel senso che l’applicazione della causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi. Le censure che investono la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto, nonché il difetto di dolo, sono riservate alla cognizione del giudice di merito e insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all’art. 76 del d.P.R. n. 444/2000 in relazione all’art. 483 cod. pen., per avere omesso di dichiarare ai fini ISEE informazioni rilevanti sul reddito di lavoro dipendente percepito dai familiari e sul patrimonio immobiliare, nonché per il reato di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. n. 4/2019 in relazione alla percezione del reddito di cittadinanza. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 28/11/2024, ha confermato la condanna. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità, evidenziando il difetto di dolo per entrambi i reati. La Corte rileva che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati al giudice di merito, le cui determinazioni sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua.

Nel caso di specie, la sentenza d’appello si fonda su una ricostruzione precisa e circostanziata: i giudici di secondo grado hanno esaminato tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alle loro conclusioni sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o manifesta illogicità. È stata ritenuta non credibile la tesi della non consapevolezza dell’esatta composizione del nucleo familiare, non supportata da alcun riscontro probatorio. Il giudice ha evidenziato che la falsità della dichiarazione non concerne solo le componenti reddituali derivanti dalla maggiore consistenza del nucleo familiare, ma anche redditi personali da lavoro percepiti.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., avendo percepito il beneficio per un ammontare modesto. La Corte afferma che il giudizio di particolare tenuità del fatto postula la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l’integrazione della fattispecie, richiamando Sez. 7 n. 10481 del 19/01/2022, Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018 e Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018. Il giudice territoriale ha escluso l’ipotesi di particolare tenuità con motivazione congrua, evidenziando l’ammontare non irrisorio della somma erogata dallo Stato ed escludendo l’occasionalità ed episodicità della condotta.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 545-bis cod. proc. pen. per avere il giudice negato la sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, sebbene il tribunale di sorveglianza avesse ammesso l’imputato alla misura alternativa della detenzione domiciliare. La Corte osserva che il giudice d’appello, nel rigettare la richiesta, ha ritenuto non sussistenti elementi da cui inferire l’attitudine del ricorrente a seguire un programma di lavoro alternativo, richiamando quanto già dichiarato dal Tribunale di Sorveglianza sull’analoga richiesta avanzata in sede esecutiva.

Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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