Utilizzabili solo se verbalizzate e sottoscritte le dichiarazioni spontanee alla polizia giudiziaria (Cass. pen. Sez. VI n. 28760 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni spontanee che la persona sottoposta alle indagini rende alla polizia giudiziaria, in assenza del difensore e degli avvisi di cui all’art. 64 cod. proc. pen., sono utilizzabili solo se verbalizzate in un atto sottoscritto dal dichiarante, condizione necessaria per consentire al giudice di verificarne i contenuti ed evitare abusi o involontari malintesi. In difetto di verbalizzazione e sottoscrizione, tali dichiarazioni sono inutilizzabili a fini probatori. Il vizio di travisamento della prova, deducibile ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., è configurabile anche quando il giudice ometta la valutazione di una prova decisiva desumibile da un atto del processo specificamente indicato dal ricorrente. La censura sulla prova non è decisiva quando si risolve in un alternativo apprezzamento del fatto.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari, investito di richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di due detenuti per il reato di utilizzo indebito di dispositivi idonei alla comunicazione di cui all’art. 391-ter, comma 3, cod. pen., ha pronunciato sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., perché il fatto non sussiste.
Il Pubblico Ministero ricorre per cassazione deducendo il travisamento delle prove: il giudice avrebbe omesso di esaminare l’annotazione di servizio degli agenti di polizia penitenziaria che avevano percepito direttamente l’uso del telefono da parte di uno dei due detenuti e avrebbe ritenuto inutilizzabili, senza adeguata motivazione, le dichiarazioni ammissive rese nell’immediatezza.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione affronta due questioni distinte. La prima riguarda l’utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dagli imputati in assenza del difensore e degli avvisi difensivi, trascritte in due annotazioni degli agenti ma non sottoscritte. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ribadisce che tali dichiarazioni sono utilizzabili nella fase procedimentale e nei riti a prova contratta solo se emerge con chiarezza la scelta libera del dichiarante, senza coercizione o sollecitazione, e purché siano verbalizzate in un atto sottoscritto dal dichiarante.
La Corte valorizza il principio per cui le dichiarazioni rese nell’immediatezza dei fatti alla polizia giudiziaria, se prive di verbalizzazione sottoscritta, sono inutilizzabili, perché il giudice non è posto in grado di verificarne i contenuti e di prevenire possibili abusi o malintesi. Da qui la conferma dell’inutilizzabilità delle dichiarazioni dell’imputato relative al possesso del telefono, gettato nello scarico del water.
La seconda questione investe l’omessa valutazione dell’annotazione di servizio che ha dato origine al procedimento. La sentenza impugnata si era soffermata solo sull’inutilizzabilità delle dichiarazioni, ma aveva trascurato la parte dell’annotazione in cui gli operanti riferivano di avere direttamente percepito uno degli imputati con il telefono in mano, sdraiato sul letto, impegnato in una conversazione. Si tratta di percezione oculare diretta, elemento che il giudice avrebbe dovuto esaminare.
Quanto all’altro detenuto, l’annotazione si esprime in termini meramente probabilistici, senza percezione visiva del possesso del dispositivo: la censura non assume carattere di decisività e si risolve in un alternativo apprezzamento del fatto, assorbito dal giudizio di proscioglimento.
Per la posizione del primo imputato, la Corte richiama il principio secondo cui il vizio di travisamento della prova è configurabile quando si ometta la valutazione di una prova decisiva, desumibile anche da atti del processo specificamente indicati dal ricorrente. Il ricorrente ha assolto l’onere di identificare l’atto, il dato probatorio incompatibile con la ricostruzione della sentenza e le ragioni della sua decisività. La sentenza viene pertanto annullata senza rinvio nei confronti di uno degli imputati, con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari per l’ulteriore corso, mentre il ricorso nei confronti dell’altro è dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 391-ter c.p. – Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti
- Art. 64 c.p.p. – Regole generali per l'interrogatorio
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso