L’accertamento della conoscenza della lingua italiana e la nozione di partecipazione consapevole (Cass. pen. Sez. 6 n. 19448 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di nominare un interprete all’imputato straniero non sorge per il solo fatto che egli non sia cittadino italiano, ma necessita di una verifica, rimessa al giudice di merito, circa l’effettiva insufficienza della conoscenza della lingua italiana, accertamento che può fondarsi anche su elementi risultanti dagli atti di polizia giudiziaria. La mancata nomina dell’interprete, ove dovuta, integra una nullità a regime intermedio, non più deducibile dopo la deliberazione della sentenza di primo grado. È considerato presente al giudizio, ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., l’imputato che, dopo aver partecipato consapevolmente all’udienza di convalida dell’arresto e al contestuale giudizio direttissimo, essendo stato informato dell’accusa e della prosecuzione del processo, scelga volontariamente di non comparire e di non contattare il difensore d’ufficio. In tale evenienza non ricorrono i presupposti per la rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. né per la restituzione nel termine per impugnare, richiedendo quest’ultima, ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., la prova di un’ignoranza incolpevole sulla pendenza del processo.
Il Fatto
Il difensore di un imputato, condannato dal Tribunale di Treviso per il reato di resistenza con sentenza divenuta irrevocabile, proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di Venezia aveva rigettato la richiesta di rescissione del giudicato e, in subordine, di restituzione nel termine per impugnare. Il ricorrente, cittadino straniero e senza fissa dimora, deduceva di essere stato erroneamente giudicato in assenza, in quanto privo della necessaria conoscenza della lingua italiana e impossibilitato a contattare il difensore d’ufficio che lo assisteva, circostanze che avrebbero determinato una lesione del diritto di difesa e l’impossibilità di proporre impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente escluso l’applicabilità del rimedio della rescissione del giudicato, rilevando come il processo celebratosi nei confronti di un imputato “non comparso” non rientri nella previsione dell’art. 629-bis cod. proc. pen., che riguarda invece l’ipotesi di assenza illegittima. Nel merito, ha ritenuto i motivi manifestamente infondati sulla base dell’esame degli atti del procedimento, testimoniato dal verbale di arresto e di udienza, dai quali emergeva che l’imputato aveva dichiarato di comprendere e parlare discretamente la lingua italiana, informazione confermata dalle successive valutazioni del giudice di merito.
La Corte ha ribadito il principio consolidato in giurisprudenza, richiamando le Sezioni Unite n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye e la Corte EDU, Grande Camera, 18/10/2006, Hermi c. Italia, per cui l’obbligo di tradurre gli atti processuali non deriva automaticamente dalla cittadinanza straniera dell’imputato. La verifica sulla conoscenza dell’italiano, trattandosi di un accertamento di fatto, può basarsi anche su elementi raccolti dagli atti di polizia giudiziaria presenti nel fascicolo, come nel caso di specie, dove risultava la titolarità di un permesso di soggiorno, un rapporto di lavoro regolare e la residenza nel territorio.
Quanto alla lamentata violazione dell’art. 143 cod. proc. pen., la mancata nomina dell’interprete è stata ritenuta non sussistente, in quanto il giudice aveva direttamente interloquito con l’imputato, valutandone la capacità di comprendere l’accusa e di seguire lo svolgimento dell’udienza. La Corte ha precisato che l’eventuale vizio derivante dall’omessa nomina avrebbe comunque configurato una nullità a regime intermedio ex art. 180 cod. proc. pen., ormai sanata per il decorso dei termini, non essendo stata eccepita alcuna irregolarità dal difensore presente all’udienza.
La Corte ha quindi escluso la violazione dell’art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., ritenendo che l’imputato avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento e della sua prosecuzione, avendo assistito alla convalida dell’arresto e al contestuale giudizio direttissimo, ed avendo liberamente scelto di non partecipare alle successive udienze. Ha conseguentemente rigettato l’istanza di restituzione nel termine per impugnare, ritenendo insussistente il presupposto dell’ignoranza incolpevole, e ha dichiarato inammissibile il ricorso con condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 143 c.p.p. – Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali
- Art. 175 c.p.p. – Restituzione nel termine
- Art. 180 c.p.p. – Regime delle altre nullità di ordine generale
- Art. 420 c.p.p. – Costituzione delle parti
- Art. 629-bis c.p.p. – Rescissione del giudicato