Lettore CD in 41-bis: motivazione concreta e divieto di disparità (Cass. pen. Sez. V n. 35836 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che nega al detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41-bis ord. pen. l’autorizzazione all’acquisto e all’uso di un lettore CD per finalità ricreative è legittimo solo se l’Amministrazione penitenziaria abbia reso una motivazione concreta sulle esigenze organizzative e sulle risorse disponibili. Il giudice di sorveglianza, prima di riconoscere o negare quel diritto, deve verificare se l’impiego del dispositivo sia effettivamente esigibile e se l’eventuale diniego incida in modo differenziato sulla posizione del singolo detenuto rispetto ad altri ristretti nel medesimo reparto. La motivazione che ratifichi in modo acritico la valutazione dell’Amministrazione, senza contestualizzazione, è apparente. Il diniego incide su diritti soggettivi e non può essere fondato su ragioni di ordine e sicurezza interne estranee alle finalità proprie del regime differenziato. Conseguente l’annullamento con rinvio.
Il Fatto
Il ricorrente, detenuto presso la Casa Circondariale di Viterbo in regime di art. 41-bis ord. pen., aveva chiesto alla direzione dell’istituto l’autorizzazione ad acquisire un lettore CD per uso ricreativo. La richiesta era stata respinta. Il reclamo proposto davanti al Tribunale di Sorveglianza di Roma era stato a sua volta rigettato con provvedimento del 12 aprile 2024.
Avverso quel provvedimento era stato proposto ricorso per cassazione. La Prima sezione, con sentenza n. 41545 del 18 settembre 2024, aveva annullato con rinvio, censurando una motivazione che, pur enunciando in astratto il corretto criterio di bilanciamento, non ne aveva dato applicazione concreta. Il Tribunale di Sorveglianza, decidendo in sede di rinvio con ordinanza del 9 maggio 2025, ha respinto nuovamente l’impugnazione. Contro questa seconda ordinanza è stato proposto il ricorso ora esaminato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla sentenza di annullamento e dal precedente Sez. I n. 49280 del 28.09.2022, nel solco del quale il giudizio di bilanciamento tra l’interesse del detenuto all’uso dei lettori CD e le esigenze di controllo dell’Amministrazione deve fondarsi su una valutazione in concreto. Occorre apprezzare l’effettiva attuabilità degli adempimenti di controllo e la loro incidenza sull’organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e materiali.
Il Tribunale di rinvio, riportando la nota dell’istituto del 6 maggio 2025, ha fatto proprie le ragioni ostative dell’Amministrazione, incentrate sull’inesigibilità degli adempimenti. Per la Corte questa motivazione riproduce lo stesso vulnus già censurato: ratifica la valutazione comparativa dell’Amministrazione senza alcuna contestualizzazione rispetto alla posizione del ricorrente.
Il profilo decisivo riguarda il tema, introdotto dalla difesa e recepito nella premessa dell’ordinanza, del riconoscimento dello stesso diritto in favore di altri detenuti ristretti nel medesimo reparto. Non è dato comprendere se la ritenuta prevalenza dell’inesigibilità sia stata verificata sulla posizione del ricorrente o sia invece condizione ostativa valida per tutti i ristretti. Tale lacuna impedisce il controllo di ragionevolezza, anche sotto il profilo della denunciata discriminazione. La motivazione è quindi meramente apparente, priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza.
La Corte rileva inoltre due ulteriori errori di diritto. Il primo riguarda l’esclusione di ogni incidenza del diniego su diritti soggettivi: sul punto richiama l’elaborazione della Corte costituzionale sulla necessaria ragionevolezza delle limitazioni, che altrimenti si traducono in un irragionevole surplus di afflittività, in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. Il secondo attiene all’ascrizione ad esigenze di sicurezza del diniego: l’art. 41-bis ord. pen. non è funzionale a contenere la pericolosità penitenziaria, ma a impedire i collegamenti con le organizzazioni criminali di provenienza. Eventuali profili di offesa alla persona vanno semmai gestiti con strumenti diversi, come la sorveglianza particolare dell’art. 14-bis ord. pen..
La Corte conferma che le previsioni dell’ordinamento penitenziario, storicamente datate, non stabiliscono una preclusione assoluta all’uso del lettore CD per finalità ricreative, riconducibili ai piccoli gesti di normalità quotidiana. L’autorizzazione non è tuttavia imposta in ogni contesto e va bilanciata con le esigenze di controllo, particolarmente avvertite nel regime differenziato. Il ricorso è accolto e l’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per nuovo esame.
Nota della Redazione
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