Liberazione condizionale e ravvedimento: motivazione rafforzata sul pericolo di collegamenti mafiosi (Cass. pen. Sez. V n. 35835 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La liberazione condizionale per il condannato per reati di criminalità organizzata richiede la verifica in concreto, secondo lo standard dell’art. 4-bis ord. pen. nel testo introdotto con d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, dell’assenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo di loro ripristino. Sul condannato grava l’onere di allegare elementi specifici e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla mera dissociazione. Il giudice di rinvio è vincolato ai principi di diritto della sentenza di annullamento ed è tenuto a una motivazione rafforzata, che non può fondarsi su dati statici o meramente ricognitivi.

Il Fatto

Il Procuratore generale presso la sezione distaccata della Corte d’appello ricorre per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza ha confermato, in sede di rinvio, il beneficio della liberazione condizionale già concessa a un condannato per reati associativi e per delitti di particolare gravità, unitamente alla libertà vigilata con prescrizioni accessorie.

Il ricorrente deduce il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamentando la sottovalutazione dell’attualità dei collegamenti con l’ambiente di provenienza, delle infrazioni commesse durante l’esecuzione della misura e dell’insolvenza delle obbligazioni civili derivanti dal reato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’individuazione dell’ambito cognitivo del giudizio di rinvio. Il giudice del rinvio è vincolato alle statuizioni di diritto della sentenza di annullamento, che nel caso di specie ha ricostruito la nozione di ravvedimento ex art. 176 cod. pen. e l’applicabilità dell’art. 4-bis ord. pen. come novellato.

Il Collegio ribadisce che i benefici penitenziari possono essere concessi anche in assenza di collaborazione con la giustizia, purché il condannato dimostri l’adempimento delle obbligazioni civili o l’assoluta impossibilità di adempierle e alleghi elementi ulteriori rispetto alla buona condotta. La presunzione di mantenimento dei collegamenti è divenuta relativa, con conseguente ampliamento dei poteri istruttori del giudice.

Quanto al requisito del sicuro ravvedimento, l’ordinanza impugnata valorizza la relazione integrativa richiesta proprio per colmare le lacune segnalate in sede di annullamento. La Corte reputa razionale la spiegazione della perdurante ritrosia del condannato ad affrontare un episodio particolarmente efferato, non eccentrica rispetto alle massime di esperienza e inidonea a compromettere gli ulteriori indicatori di revisione critica. La censura sulla lieve infrazione disciplinare è giudicata non decisiva.

Sul pericolo di riattivazione dei collegamenti, il Tribunale ha svolto una prognosi di pericolosità in concreto: i dati segnalati dalla Direzione Distrettuale Antimafia, in astratto suggestivi, perdono significato univoco alla luce della recisione dei legami con il congiunto detenuto in regime di art. 41-bis ord. pen., del trasferimento dei familiari fuori dalla Sicilia e dell’assenza di indizi di corrispondenza con esponenti dell’associazione. La motivazione è rafforzata e resiste ai rilievi costruiti su dati smentiti o meramente ricognitivi.

Infine, quanto all’adempimento delle obbligazioni civili, la Corte richiama il principio per cui tale requisito rileva ai fini della serietà della revisione critica e non dell’eliminazione del pregiudizio. Il Tribunale ha escluso che l’interruzione del pagamento rateale costituisse indice ostativo. Il ricorso è dunque rigettato, attingendo profili di merito estranei al sindacato di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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