Spesometro e accertamento documentale nel reato di dichiarazione infedele (Cass. pen. Sez. III n. 32593 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel reato di dichiarazione infedele di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, il giudice può legittimamente avvalersi dei dati acquisiti mediante il cd. spesometro ai fini della determinazione dell’imposta evasa. Tale strumento non integra un accertamento induttivo, ma un accertamento documentale fondato su specifici dati contabili, la cui concludenza e veridicità è onere del contribuente contestare. Ne consegue che risultano ultronee le doglianze sulla insussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, riferibili al diverso concetto di presunzione o di indizio e non all’accertamento documentale. In tema di circostanze attenuanti generiche, stante la natura devolutiva del giudizio di gravame, in assenza di una motivata contestazione della sentenza di primo grado non sussiste onere della Corte di appello di ulteriormente giustificare l’esclusione del beneficio già disposta dal giudice di prime cure.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 20 dicembre 2024, ha integralmente confermato la decisione del Tribunale di Milano che aveva dichiarato la penale responsabilità dell’imputata in ordine al reato di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere indicato, al fine di evadere le imposte, nelle dichiarazioni relative all’imposta sul valore aggiunto degli anni 2015 e 2016 elementi passivi fittizi, conseguendo un profitto determinato.
Avverso tale pronuncia l’imputata ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: la violazione di legge per l’accertamento operato mediante il cd. spesometro; la violazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 quanto ai requisiti delle presunzioni; la contraddittorietà della motivazione in ordine al metodo induttivo; la mancanza di motivazione sull’esclusione delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, affrontando congiuntamente i primi tre motivi per la loro connessione. Il fulcro del ragionamento risiede nella qualificazione dello strumento di accertamento utilizzato.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto erroneo l’assunto secondo cui lo spesometro sarebbe utilizzabile solo per il reato di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 e non per quello di dichiarazione infedele. Lo strumento consente la determinazione del reddito imponibile sulla base della documentazione emessa dal contribuente o a lui indirizzata e conservata dai soggetti con cui lo stesso è venuto in affari.
Non si tratta, pertanto, di vero e proprio accertamento induttivo, ma di un accertamento documentale, fondato su specifici dati contabili, la cui concludenza e veridicità è compito del contribuente contestare: nel caso di specie tale contestazione non è intervenuta. La Corte ha richiamato, sul punto, un precedente mai smentito secondo cui, in tema di reati tributari, ai fini della prova della dichiarazione infedele il giudice può fare ricorso ai verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza e all’accertamento induttivo quando le scritture contabili siano irregolarmente tenute (Sez. III n. 5786 del 2008).
La chiara infondatezza del primo motivo ha giustificato l’esame congiunto dei successivi due. La Corte ha osservato che il carattere non meramente presuntivo dell’accertamento rende ultronee le doglianze in ordine ai requisiti di gravità, precisione e concordanza, requisiti riferibili non alla presunzione ma semmai all’indizio. Quanto alla dedotta contraddittorietà, essa sarebbe riscontrabile solo se la metodica di verifica fosse ammissibile in una sola delle ipotesi prospettate, e non quando essa sia consentita in entrambi i casi astrattamente configurabili, come nel caso concretamente contestato di dichiarazione infedele per irregolare tenuta delle scritture contabili.
Infine, sull’esclusione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha ribadito che, a fronte di una coerente motivazione della sentenza impugnata, in assenza di una motivata contestazione della decisione di primo grado non vi è onere della Corte di appello di ulteriormente giustificare il diniego già disposto dal giudice di prime cure. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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