Opposizione ex art 667 cod proc pen qualificata come ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. I n. 35854 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di esecuzione, il provvedimento con cui il giudice dichiara inammissibile l’istanza perché manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è impugnabile esclusivamente con ricorso per cassazione. L’opposizione proposta ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. avverso tale provvedimento, pur formalmente errata, non è inammissibile: deve essere riqualificata come ricorso per cassazione e trasmessa alla Corte, in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis. Il giudice dell’esecuzione è pertanto incompetente a decidere sull’impugnazione del proprio stesso provvedimento. Le nullità assolute derivanti dall’omessa citazione dell’imputato in un giudizio celebrato in assenza non sono deducibili con incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., ma solo con la richiesta di rescissione del giudicato di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen.
Il Fatto
Il condannato, con atto in data 03.04.2025, aveva promosso incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., chiedendo dichiararsi la nullità del titolo esecutivo e la restituzione in termini per proporre appello. Deduceva di essere stato giudicato in assenza senza aver mai avuto conoscenza del processo.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva dichiarato l’istanza inammissibile, perché la doglianza andava veicolata con la rescissione del giudicato. Avverso questo provvedimento il difensore propose opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., reiterando l’istanza originaria. Il Tribunale, con ordinanza del 12.05.2025, decise l’opposizione senza contraddittorio, ribadendo l’inammissibilità. Il ricorrente ha quindi impugnato per violazione di legge, lamentando la decisione inaudita altera parte e la mancata osservanza delle forme dell’art. 666, comma 3, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte individua il nodo nella individuazione del rito applicabile nella fase esecutiva. Nel libro X del codice coesistono due modelli. Il rito ordinario, disciplinato dall’art. 666 cod. proc. pen., prevede l’udienza camerale con partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, salvo che la richiesta appaia a prima lettura manifestamente infondata. In tale evenienza il provvedimento è emesso de plano. Contro l’uno e l’altro provvedimento l’unico rimedio è il ricorso per cassazione.
Il rito speciale, invece, impone la decisione senza formalità, con opposizione davanti allo stesso giudice ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.. Esso opera solo per le competenze espressamente previste, ossia quelle dell’art. 667 cod. proc. pen. e dell’art. 676 cod. proc. pen.: dubbio sull’identità fisica del detenuto, estinzione del reato o della pena, pene accessorie, confisca, restituzione delle cose sequestrate, riduzione della pena in executivis ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Nel caso concreto l’incidente era stato proposto nelle forme dell’art. 666 cod. proc. pen. e non ricorreva alcuna ipotesi speciale. Il provvedimento che dichiarò l’inammissibilità va dunque ricondotto all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. L’unico rimedio era il ricorso per cassazione. Il giudice dell’esecuzione era quindi incompetente a decidere sull’impugnazione del proprio provvedimento. L’atto, pur qualificato dal difensore come opposizione, non poteva dirsi inammissibile, ma andava riqualificato come ricorso e trasmesso alla Corte in forza del favor impugnationis. Da qui l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza.
Rimosso il provvedimento, la Corte esamina i motivi dell’atto qualificato come ricorso. La questione di fondo è se la nullità per omessa citazione dell’imputato in giudizio celebrato in assenza sia deducibile con incidente di esecuzione. La risposta è negativa. Le Sezioni Unite n. 15498 del 26.11.2020, dep. 2021, Lovric, hanno affermato che le nullità assolute ed insanabili derivanti dall’omessa citazione dell’imputato o del difensore non sono deducibili ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., in ragione del passaggio in giudicato, restando esperibile la rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen.
La Corte richiama anche Sez. Un. n. 32848 del 17.07.2014, Burba, che qualifica la rescissione come mezzo di impugnazione straordinario e strumento di chiusura del sistema, volto al travolgimento del giudicato e all’instaurazione ab initio del processo. Dal coordinamento tra gli artt. 629-bis e 420-bis cod. proc. pen. discende la legittimazione del solo condannato rimasto assente per tutto il processo, non del contumace. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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