Rito cartolare e rinnovazione istruttoria: udienza partecipata senza istanza di parte (Cass. pen. Sez. I n. 29399 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello celebrato nelle forme della trattazione cartolare di cui all’art. 598-bis cod. proc. pen., la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale disposta ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. comporta, per effetto del comma 4 della medesima disposizione, la necessaria trattazione dell’udienza con la partecipazione delle parti. Tale modalità non richiede il consenso né l’istanza dell’imputato, del difensore o del pubblico ministero, perché costituisce attuazione legale del contraddittorio nell’assunzione della prova. Il mutamento del rito è dunque conseguenza automatica dell’ordinanza istruttoria, con la quale deve essere notificato alla parte. Nessuna lesione del diritto di difesa è configurabile quando l’imputato sia assistito da un difensore, ancorché nominato in sostituzione, e il ricorrente non indichi la specifica attività difensiva impedita.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 12 gennaio 2026, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale della stessa città nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. All’uomo si contestava di essersi allontanato dalla propria abitazione il 28 novembre 2021, in violazione della prescrizione imposta dalla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.
Il giudizio di appello era stato instaurato nelle forme dell’art. 598-bis cod. proc. pen., con trattazione cartolare e conclusioni scritte, senza richiesta di discussione orale. All’udienza del 10 novembre 2025 la Corte territoriale disponeva l’acquisizione della documentazione relativa alla misura di prevenzione e rinviava al 12 gennaio 2026. In tale data l’udienza si svolgeva in forma pubblica, con l’imputato assistito da un difensore d’ufficio reperito in sostituzione del difensore di fiducia assente. Il ricorrente deduceva la violazione del diritto di difesa per il mutamento del rito, non comunicato alla difesa.
La Motivazione della Corte
La Sezione I rigetta il ricorso, dichiarando infondato il primo motivo e inammissibile il secondo. Il fulcro del ragionamento è la lettura dell’art. 598-bis, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui la Corte «in ogni caso» dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti quando ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale a norma dell’art. 603 cod. proc. pen.
Il Collegio sottolinea che la formula «in ogni caso» è collocata dopo la disciplina delle ipotesi ordinarie di trattazione non partecipata e assolve la funzione di assicurare che l’assunzione della prova in appello avvenga nel contraddittorio delle parti. Ne deriva che, sopravvenuta la necessità di attività istruttoria, la partecipazione delle parti non è effetto di una scelta discrezionale del giudice né presuppone una istanza di parte: discende direttamente dalla legge. Nel caso concreto, accertata la necessità di acquisire la documentazione sulla misura di prevenzione, la Corte territoriale era tenuta a disporre la trattazione partecipata dell’udienza successiva.
Quanto alla lesione del diritto di difesa, la Corte esclude che sussista. L’udienza del 10 novembre 2025 si era svolta regolarmente in forma cartolare e in quella sede era stata adottata l’ordinanza istruttoria con rinvio. Il mutamento della forma di trattazione costituiva la conseguenza legale di quel provvedimento, che risultava notificato alla parte: non è dunque configurabile alcun difetto di conoscenza. All’udienza del 12 gennaio 2026, inoltre, l’imputato fu assistito da un difensore nominato in sostituzione di quello di fiducia assente, con conseguente garanzia della difesa tecnica.
La censura è infine respinta perché generica: il ricorso non indica quale specifica attività difensiva sarebbe stata impedita né quali concrete deduzioni sarebbero state svolte sulla documentazione acquisita, limitandosi a prospettare in termini astratti la violazione del contraddittorio.
Il secondo motivo, pur formalmente articolato come violazione di legge e vizio di motivazione, si risolve nella richiesta di una diversa lettura del compendio probatorio. La Corte territoriale ha valorizzato la protratta mancata risposta al citofono azionato dagli operanti e l’assenza di elementi idonei a giustificarla. Il ricorrente contrappone una prospettazione alternativa, meramente congetturale, che non si confronta con la ratio decidendi. In sede di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa ricostruzione del fatto quando la motivazione non presenti manifeste illogicità. Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 598-bis c.p.p. – Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti
- Art. 603 c.p.p. – Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso