Ricorso apparente e furto di energia con allaccio abusivo di terzi (Cass. pen. Sez. VII n. 35985 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, perché omettono la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell’allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi. L’aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. è configurabile anche quando l’allacciamento abusivo sia materialmente compiuto da persona diversa dall’agente che si limiti a fare uso dell’allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell’agente se conosciuta o ignorata per colpa; la distinzione tra autore della manomissione e beneficiario dell’energia rileva solo se incide sull’elemento soggettivo.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, che aveva condannato la ricorrente alla pena di nove mesi di reclusione ed euro 350,00 di multa per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen. L’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità e al riconoscimento dell’aggravante della violenza sulle cose.
La questione approda in legittimità perché la ricorrente contesta la ricostruzione probatoria dei giudici di merito e la configurabilità dell’aggravante, in un quadro in cui l’allaccio abusivo alla rete elettrica risulta materialmente realizzato da terzi.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che il motivo è riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate dai giudici di appello e non è scandito da adeguata critica alle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata. Richiama quindi il consolidato orientamento secondo cui è inammissibile il ricorso che si risolve nella pedissequa reiterazione dei motivi d’appello puntualmente disattesi, da considerarsi non specifici ma solo apparenti (Sez. 2 n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 5 n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).
Sul piano sostanziale, la Corte ricostruisce gli elementi probatori valorizzati dal giudice di merito: il controllo sul contatore, attivato dalla segnalazione di un dipendente del Comando dei Carabinieri che aveva constatato la manomissione del contatore; le dichiarazioni del tecnico in sede testimoniale, che confermavano il verbale di verifica attestante l’allaccio abusivo alla rete elettrica presso l’abitazione dell’imputata; il verbale di identificazione e la documentazione successiva, dai quali risultava che l’imputata era residente e indicata quale utilizzatrice della fornitura per usi domestici.
Su tali basi la Corte ritiene provata la responsabilità penale, richiamando il principio per cui risponde del furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell’allaccio abusivo realizzato da terzi (Sez. 5 n. 24592 del 30/04/2021, Rv. 281440).
Quanto all’aggravante, la Corte precisa che essa è configurabile anche quando l’allacciamento abusivo sia compiuto materialmente da persona diversa dall’agente che si limiti a fare uso dell’allaccio altrui. Si tratta di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell’agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra autore della manomissione e beneficiario dell’energia rileva, ai fini del reato o dell’aggravante, solo se incide sull’elemento soggettivo (Sez. 4 n. 5973 del 05/02/2020, Rv. 278438).
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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