Prescrizione e sospensione Orlando per i reati commessi dal 2017 al 2019 (Cass. pen. Sez. VII n. 35996 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai reati commessi nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha modificato l’art. 159 cod. pen., non essendo stata abrogata con effetti retroattivi né dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 né dalla legge 27 settembre 2021, n. 134. Il criterio della legge più favorevole di cui all’art. 2, comma quarto, cod. pen. assume come termini di raffronto la sospensione prevista dall’art. 159, comma secondo, cod. pen. nel testo della riforma Orlando e l’art. 161-bis cod. pen. introdotto dalla legge n. 134 del 2021, con la conseguenza che, per il reato commesso nel predetto arco temporale, opera la sospensione di un anno e mezzo per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo che definisce il grado successivo.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 07.03.2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Velletri il 17.11.2023 per il reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. c) e 2 bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, commesso il 4 novembre 2018. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata declaratoria di prescrizione ex art. 129 cod. proc. pen., il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e l’erroneo bilanciamento delle circostanze con la relativa commisurazione della pena.
La questione centrale attiene all’individuazione della disciplina applicabile alla prescrizione per i fatti commessi nel periodo di vigenza della c.d. riforma Orlando.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte richiama la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 20989 del 12/12/2024, secondo cui la disciplina dell’art. 159 cod. pen. nel testo introdotto dall’art. 1 legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalle successive leggi n. 3 del 2019 e n. 134 del 2021; per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 trova invece applicazione la disciplina posta dalla legge n. 134 del 2021.
Il Collegio ribadisce che il criterio della legge più favorevole ex art. 2, comma quarto, cod. pen. assume come termini di raffronto la sospensione del decorso della prescrizione di cui all’art. 159, comma secondo, cod. pen. nel testo previsto dalla legge Orlando e l’art. 161-bis cod. pen. introdotto dalla legge n. 134 del 2021 (in tal senso Sez. 4, n. 28474 del 10/07/2024 e Sez. 4, n. 26294 del 12/06/2024). Essendo il reato commesso in data compresa tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, trova applicazione la legge Orlando n. 103/2017, che prevede la sospensione di un anno e mezzo per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo del grado successivo. Al momento della pronuncia d’appello il reato non era pertanto prescritto.
Il secondo motivo è riproduttivo di censure già vagliate dai giudici di merito. Il diniego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è motivato con la non tenuità dell’offesa, desunta dalle concrete modalità della condotta idonee a mettere in pericolo la circolazione stradale e la salute pubblica, dal comportamento aggressivo tenuto dopo il tamponamento e dal rilevante livello alcolemico riscontrato all’esito dell’alcoltest. La pronuncia è conforme al principio per cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, secondo i parametri dell’art. 133, comma primo, cod. pen. (Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016).
L’ultimo motivo è dichiarato del tutto generico, non confrontandosi con la motivazione dei giudici di merito che hanno rilevato la pacifica ricorrenza dell’incidente stradale e, ritenuta l’aggravante equivalente alle attenuanti, hanno determinato la pena nel minimo edittale. Il sindacato di legittimità è ammissibile solo quando la quantificazione e il bilanciamento siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, evenienza esclusa nel caso di specie (Sez. U. n. 10713 del 25/02/2010; Sez. 2 n. 31543 del 08/06/2017), né è richiesta una dettagliata motivazione sulla dosimetria se la misura si attesta al di sotto del medio edittale (Sez. 2 n. 36104 del 27/04/2017; Sez. 2 n. 36245 del 26/06/2009).
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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