Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle fonti probatorie (Cass. pen. Sez. VII n. 35984 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, riproducendo pedissequamente doglianze già sollevate e disattese nei gradi di merito, miri a una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità. Il giudice di merito, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non deve esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi, anche uno solo tra i parametri dell’art. 133 cod. pen. Parimenti, la commisurazione della pena è censurabile in sede di legittimità solo quando la quantificazione costituisca frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, restando la discrezionalità del giudice del merito sindacabile nei soli limiti dell’enunciazione, anche sintetica, dei criteri applicati.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 20.03.2025, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale in data 3 novembre 2023, con cui l’imputato era stato condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di furto di cui agli artt. 110 e 624 cod. pen.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; illogicità nella ricostruzione della dinamica del furto; diniego delle attenuanti generiche; violazione di legge nella determinazione della pena.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi sono stati ritenuti riproduttivi di doglianze già prospettate davanti ai giudici di merito e da questi disattese con corretti argomenti giuridici. Essi, secondo la Corte, tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità. La ricostruzione dei fatti e la valutazione degli elementi probatori operata dalla Corte territoriale appaiono prive di profili di illogicità.
La motivazione di merito aveva sottolineato la gravità, la precisione e la concordanza degli indizi ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., richiamando sul punto Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020 e Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018. Tra gli elementi valorizzati figurano i contatti telefonici intercorsi con l’utenza riconducibile a un familiare dell’imputato nel periodo immediatamente precedente al furto, il tracciato GPS dell’autovettura del complice, la corrispondenza della corporatura dell’autore del reato e il rinvenimento, tre giorni dopo, di una fotocopia del documento d’identità dell’imputato in prossimità del luogo di occultamento.
Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato. La Corte territoriale aveva negato le circostanze attenuanti generiche richiamando la negativa personalità dell’imputato, gravato da numerosi precedenti penali e da tredici iscrizioni nel casellario giudiziale. Il diniego è stato ritenuto conforme ai parametri della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, restando gli altri disattesi o superati da tale valutazione, richiamando Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 e Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004.
Quanto alla determinazione della pena, la Corte ha escluso profili di illogicità, essendo l’entità del trattamento sanzionatorio e il discostamento dal minimo edittale giustificati mediante i parametri dell’art. 133 cod. pen., con riguardo alle modalità della condotta e ai precedenti penali dell’imputato, richiamando Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016 e Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008. Il sindacato di legittimità è ammissibile solo quando la quantificazione costituisca frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, escluso nel caso di specie. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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