Ricorso riproduttivo dell’appello e doglianza inammissibile ab origine (Cass. pen. Sez. II n. 36042 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso che si limiti a riprodurre pedissequamente il cahier de doléances già proposto in appello è inammissibile per aspecificità, perché omette di assolvere la funzione critica tipica dell’impugnazione di legittimità e non sposta la censura dal fatto alla legittimità. Per l’impugnazione di un punto autonomo della decisione impugnata è necessaria, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la proposizione di una specifica e autonoma richiesta, senza che il singolo motivo possa cumulare doglianze relative a punti diversi. L’inammissibilità dell’atto di appello per difetto di specificità dei motivi può essere rilevata per la prima volta in cassazione ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso avverso la sentenza d’appello che non abbia esaminato un motivo inammissibile ab origine.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari parzialmente riforma la condanna dell’imputato per il reato di usura: esclude la continuazione, riduce la pena, concede la sospensione condizionale e revoca le statuizioni civili. La difesa propone ricorso per cassazione con due motivi: il primo, sotto l’egida dell’art. 606, comma 1, lett. e) e b), cod. proc. pen., censura i vizi motivazionali sulle dichiarazioni delle parti civili, la comparazione delle consulenze tecniche, l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’imputato al proprio consulente e il mancato contributo conoscitivo dell’imputato rimasto estraneo al processo; il secondo lamenta il vizio motivazionale sulle circostanze del reato.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è giudicato aspecifico e versato sul fatto. Più che formulare una critica ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., esso ripropone valutazioni alternative già sottoposte al giudice d’appello, costruendo ricostruzioni concorrenti senza spostare la doglianza dal merito alla legittimità. A conforto di tale esito la Corte richiama la propria giurisprudenza in tema di ricorso meramente ripetitivo dell’atto di appello e di indicazione promiscua dei vizi di motivazione, sintomatica di genericità.
Il Collegio sottolinea che, nella specie, si è in presenza di una doppia conforme in punto di affermazione della penale responsabilità. Le due sentenze di merito possono pertanto essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale, con la conseguenza che la motivazione d’appello, ancorata a prova documentale, conclusioni del consulente del Pubblico Ministero e deposizioni delle persone offese, non è censurabile in sede di legittimità per il solo fatto di non replicare puntualmente ad ogni aspetto dell’atto di appello.
Il secondo motivo è invece reputato generico per le carenti modalità di formulazione. Secondo un orientamento oramai ius receptum, confermato dal maggior rigore della riforma Orlando del 2017 e della riforma Cartabia del 2022, per l’impugnazione di un punto autonomo della decisione occorre una specifica e autonoma richiesta, da proporsi a pena di inammissibilità; il singolo motivo non può affastellare doglianze relative a punti distinti. All’interno del capo relativo al reato di usura si riconoscono una pluralità di punti, tra cui affermazione di responsabilità, determinazione della pena, circostanze e sospensione condizionale.
Nel caso concreto la doglianza sulle aggravanti non è mai stata elaborata in appello in termini specifici, essendo assorbita in un motivo pluricomprensivo. La Corte ribadisce il principio per cui l’inammissibilità dell’atto di appello per difetto di specificità può essere dichiarata ora per allora anche in cassazione, ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso avverso la sentenza d’appello che non abbia esaminato un motivo inammissibile ab origine, non potendo l’eventuale accoglimento sortire esito favorevole in sede di rinvio.
All’inammissibilità del ricorso conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ravvisati profili di colpa.
Nota della Redazione
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