Rapina aggravata e motivo dell’agire: dolo e movente restano distinti (Cass. pen. Sez. II n. 36043 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rapina, il movente dell’agente resta estraneo alla fattispecie: ciò che rileva è l’intenzionale sottrazione della cosa con violenza alla persona al fine di trarne profitto. Il profitto può avere anche natura non economica, essendo sufficiente qualsiasi vantaggio perseguito dall’autore. Ne consegue che la ricostruzione alternativa del fatto, fondata sulla ragione dell’agire, è manifestamente infondata e non incide sulla qualificazione giuridica. In tema di motivazione, non è necessaria l’esplicita confutazione di ogni tesi difensiva, purché la ricostruzione complessivamente considerata conduca alla reiezione implicita della deduzione. Infine, al potere del giudice di appello ex art. 597, comma 5, cod. proc. pen. non corrisponde un dovere motivazionale in caso di mancato esercizio.

Il Fatto

La Corte d’appello di Torino ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di rapina aggravata di un cellulare. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi.

Con i primi due si è contestato il momento dello spossessamento e la qualificazione del fatto, sostenendosi che lo strappo era diretto alla cosa e non alla persona, con conseguente configurabilità del furto con strappo. Un terzo motivo ha lamentato la mancata valutazione d’ufficio della particolare tenuità del fatto. Il quarto ha dedotto l’apparenza motivazionale per omessa valutazione delle deposizioni dei genitori e dell’amico dell’imputato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. In via pregiudiziale ha esaminato l’ultimo motivo, relativo alla prova sulla responsabilità, poiché la questione sull’an precede la qualificazione giuridica del fatto.

Quanto alla dedotta apparenza motivazionale, la Corte ha richiamato il principio per cui è sufficiente che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti, senza necessità di confutare esplicitamente ogni tesi difensiva, richiamando Sez. III n. 3239 del 2022. Nel caso concreto la motivazione di secondo grado risultava completa, inserendosi in un quadro di doppia conforme, con richiamo a Sez. III n. 44418 del 2013 e Sez. II n. 37295 del 2019.

I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti non consentiti, perché fondati su una ricostruzione del fatto mai formulata in precedenza e costituente novum in violazione della catena devolutiva ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. Nel merito, la Corte ha ribadito che la ricostruzione alternativa confonde dolo e movente: quale che fosse la ragione dell’agire, rileva solo l’intenzionale sottrazione della res al fine di trarne profitto. Il principio è stato affermato fin da Sez. II n. 10978 del 1983 e sancito da Sez. Un. n. 41570 del 2023. Non vi è stata pertanto alcuna immutatio, né facti né accusationis.

Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: al potere ex art. 597, comma 5, cod. proc. pen. non corrisponde un dovere motivazionale in caso di mancato esercizio, secondo Sez. IV n. 1513 del 2013, Sez. IV n. 43113 del 2012 e Sez. V n. 41126 del 2001. La parte avrebbe potuto formulare l’istanza nelle conclusioni dell’udienza di discussione, successiva alla pronuncia della Consulta; in difetto, il silenzio del giudice non è sindacabile.

All’inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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