Omessa pronuncia sull’istanza di pena sostitutiva: annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. VI n. 36044 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che, investito da uno specifico motivo di gravame, ometta di pronunciarsi — anche solo implicitamente — sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, incorre in violazione del principio devolutivo, al quale è coessenziale il potere-dovere del giudice dell’impugnazione di esaminare e decidere sulle richieste della parte impugnante. La richiesta formulata ai sensi dell’art. 598-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen. è ammissibile e tempestiva quando è espressa, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, fino a quindici giorni prima dell’udienza nei motivi nuovi e nelle memorie. Rilevata l’omessa pronuncia, la sentenza è annullata con rinvio quando la decisione implica valutazioni di fatto non consentite in sede di legittimità.
Il Fatto
Il Tribunale di Torino aveva dichiarato l’imputato responsabile del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva contestata e applicata la diminuente per il rito, condannandolo alla pena di quattro mesi di reclusione. La Corte di appello di Torino, in parziale riforma, aveva escluso la recidiva reiterata e rideterminato la pena in tre mesi, confermando nel resto.
Il difensore, quale procuratore speciale dell’imputato, con i motivi aggiunti aveva chiesto la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, ribadendo l’istanza nelle conclusioni. La Corte di appello non si era pronunciata su tale richiesta. Il ricorso per cassazione ha censurato l’omessa motivazione.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione penale accoglie il ricorso, ritenendo fondato l’unico motivo proposto. Il Collegio muove dall’esame diretto degli atti processuali, ammesso in sede di legittimità quando è censurata una violazione della legge processuale, richiamando sul punto Sez. U n. 42792 del 31/10/2001.
Da tale esame risulta che il difensore, quale procuratore speciale, aveva richiesto con i motivi aggiunti la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare e aveva ribadito l’istanza nelle conclusioni, ai sensi dell’art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte ritiene la richiesta ammissibile, stante l’entità della pena irrogata, e tempestivamente formulata: l’art. 598-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. z), n. 1, del d. lgs. 19 marzo 2024, n. 31, prevede che nel giudizio di appello celebrato in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti l’imputato, fino a quindici giorni prima dell’udienza, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie, possa esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all’art. 53 della legge n. 689/1981.
La Corte di appello, tuttavia, ha omesso di provvedere, non motivando né esplicitamente né implicitamente. Il Collegio richiama il principio affermato dalle Sezioni unite, secondo cui è obbligo del giudice dell’impugnazione pronunciarsi sul tema devolutogli una volta che l’imputato abbia formulato uno specifico motivo di gravame, giacché al principio devolutivo è coessenziale il potere-dovere del giudice del gravame di esaminare e decidere sulle richieste della parte impugnante, citando Sez. U n. 1 del 19/01/2000.
La sentenza è dunque annullata, con rinvio per nuovo giudizio sull’applicazione della pena sostitutiva richiesta ad altra sezione della Corte di appello di Torino, poiché la decisione implica valutazioni di fatto non consentite alla Corte di legittimità.
Nota della Redazione
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