Presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere e travisamento della prova (Cass. pen. Sez. V n. 31697 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, per il reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 opera una presunzione relativa di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. Tale presunzione non è assoluta e non esonera il giudice dal motivare sull’inidoneità delle misure meno afflittive, ma grava sull’indagato l’onere di allegare elementi positivi idonei a dimostrare che le esigenze cautelari possano essere fronteggiate con misura diversa. Il travisamento della prova per omissione è configurabile solo quando il dato probatorio pretermesso abbia carattere decisivo ai fini della motivazione e il ricorrente ne indichi in modo specifico e inequivoco le risultanze, senza letture parziali o atomiche.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame, con ordinanza deliberata l’11 marzo 2025, aveva parzialmente accolto la richiesta presentata nell’interesse dell’indagato avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che gli aveva applicato la custodia in carcere. Il Tribunale aveva respinto il riesame quanto alla ritenuta partecipazione associativa, accogliendolo invece per due episodi di cessione e detenzione di stupefacenti.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso sia la difesa dell’indagato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari, sia il pubblico ministero, deducendo travisamento della prova per omissione in relazione all’annullamento disposto per uno dei capi di imputazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara entrambi i ricorsi infondati. Quanto al ricorso dell’indagato, il Collegio ritiene non manifestamente illogica la spiegazione del Tribunale secondo cui il ricorrente aveva svolto un ruolo strategico nell’aggregato, rendendo conto delle somme, curando i contatti con gli spacciatori e riscuotendo i pagamenti. La partecipazione associativa, osserva la Corte, può prescindere dal coinvolgimento nei singoli episodi di cessione e sostanziarsi in attività funzionali all’operatività del sodalizio.
Il secondo motivo è giudicato manifestamente infondato. La Corte ricorda che, per il reato associativo, vige la presunzione relativa di adeguatezza della sola custodia in carcere, il che impone a chi voglia vincerla di allegare elementi positivi sulla sufficienza di misure meno gravi. Il Tribunale aveva spiegato che le esigenze cautelari non erano fronteggiabili con misura meno afflittiva, per la necessità di sradicare l’indagato dal contesto criminale e impedire contatti forieri di ulteriori illeciti, cui non avrebbero fatto ostacolo gli arresti domiciliari neppure con il braccialetto elettronico. La motivazione risponde agli insegnamenti delle Sezioni Unite n. 20769 del 2016, secondo cui la natura relativa della presunzione non esonera il giudice dallo spiegare l’inidoneità degli arresti domiciliari controllati.
Quanto al ricorso del pubblico ministero, la Corte esclude che ricorra il dedotto travisamento della prova. Il vizio si configura quando il giudice utilizzi un’informazione inesistente o ometta la valutazione di una prova, sempre che il dato travisato od omesso sia decisivo nella motivazione; il ricorrente deve indicare in maniera specifica le prove asseritamente travisate e non può leggerle in modo atomistico.
Nel caso concreto, anche recuperando il dato del passaggio su un terrazzino prima della consegna, la prova omessa non sarebbe stata decisiva: il mancato collegamento tra i due episodi non avrebbe consentito di far discendere automaticamente che, in una diversa occasione, da quel luogo fosse stato prelevato stupefacente, trattandosi di episodi distanti nel tempo e con interlocutori diversi. Il dato pretermesso sarebbe stato un tassello del quadro indiziario, ma non decisivo.
Nota della Redazione
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