Continuazione tra associazione e reati fine, serve un programma unitario predefinito (Cass. pen. Sez. 1 n. 14439 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’unicità del programma criminoso, ai fini del riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., non può essere assimilata a una concezione esistenziale basata sulla serialità delle attività illecite del condannato, poiché la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e trova risposta in istituti quali la recidiva e l’abitualità. In tema di reati associativi, la realizzazione dei reati-fine deve risultare programmata al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, dovendosi escludere automatismi fondati sulla mera natura permanente del reato. Per i reati commessi a distanza temporale si presume, salvo prova contraria, l’assenza di una progettazione specifica originaria, con conseguente negazione del vincolo. La tossicodipendenza, ai sensi dell’art. 671, comma 1, ultima proposizione, cod. proc. pen., deve essere specificamente valutata come elemento idoneo a giustificare la preventiva programmazione solo con riguardo a reati a tale stato collegati o da cui siano dipendenti e comunque subordinatamente alla verifica di tutte le altre condizioni per la configurabilità dell’istituto di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen..
Il Fatto
Il condannato aveva proposto istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con due distinte sentenze: da un lato, la condanna per associazione a delinquere finalizzata a rapine di autotrasportatori, commessa tra aprile 2014 e settembre 2015; dall’altro, la condanna per una diversa associazione per delinquere, ricettazione di farmaci e reato in materia di stupefacenti, commessi in un arco temporale parzialmente sovrapponibile. La Corte d’appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, aveva respinto l’istanza ritenendo insussistente il medesimo disegno criminoso in ragione della diversità di tempi, luoghi e circostanze delle condotte, escludendo altresì un collegamento con il documentato stato di tossicodipendenza del richiedente.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha ancorato la decisione al principio per cui l’unicità del programma criminoso non può essere confusa con una mera propensione seriale al reato. Il Collegio valorizza l’indirizzo giurisprudenziale che, con specifico riferimento ai reati associativi, richiede che i reati-fine siano stati programmati al momento dell’ingresso nel sodalizio, superando l’opposto orientamento che ancorava la deliberazione al momento della costituzione dell’associazione e che finirebbe per configurare un automatismo nel riconoscimento del beneficio sanzionatorio.
Ritiene la Corte che l’ordinanza impugnata abbia correttamente applicato tali parametri, avendo escluso la sussistenza di un disegno unitario sulla base della diversità degli ambiti geografici, delle epoche e delle caratteristiche delle condotte. Il ricorrente, infatti, aveva dedotto in modo assertivo l’esistenza di una preventiva deliberazione tra l’approvvigionamento di farmaci rubati e le rapine ai danni di autotrasportatori, ma non aveva indicato elementi fattuali obiettivi, come la presenza del materiale medico nella merce sottratta, idonei a dimostrare l’assunto. In tal senso, la Corte richiama la presunzione, superabile solo con prova contraria, secondo cui per i reati commessi a distanza temporale non può ritenersi sussistente una progettazione specifica al momento del fatto originario.
Sulla tossicodipendenza, la Cassazione chiarisce che l’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. impone una valutazione specifica di tale condizione, ma limitatamente ai reati che a essa siano collegati o da cui dipendano e sempre che ricorrano le altre condizioni per la continuazione. Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione aveva motivatamente escluso ogni documentabile relazione tra le condotte criminose e la condizione tossicomanica, valutando le tipologie di reato, i luoghi e i tempi di consumazione. La motivazione addotta è stata ritenuta logica e plausibile dalla Corte, che ha quindi dichiarato infondato il ricorso e confermato l’ordinanza impugnata.
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Nota della Redazione
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