Proscioglimento per tenuità del fatto e azione civile: irretroattività non opera (Cass. pen. Sez. VI n. 36056 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le pronunce di illegittimità costituzionale di una norma processuale rimuovono la norma dall’ordinamento con effetto retroattivo, ferme restando le statuizioni irrevocabili coperte dal giudicato. Il divieto di applicazione retroattiva della legge penale, presidiato dall’art. 25 Cost. e dall’art. 2 cod. pen., concerne le norme penali sostanziali e quelle processuali che producano effetti penali sostanziali sfavorevoli per l’imputato. Esso non opera per le norme processuali, rette dal canone della immediata applicazione dal momento della loro entrata in vigore. Ne consegue che la disciplina degli effetti civili della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, risultante dalla declaratoria di illegittimità dell’art. 538 cod. proc. pen., si applica al tempo della decisione di appello, anche se la sentenza di primo grado è anteriore alla pubblicazione della pronuncia della Corte costituzionale.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale, ha condannato l’imputata al risarcimento del danno da reato in favore delle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, oltre alla rifusione delle spese dei due gradi.
La Corte territoriale ha preso atto della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 538 cod. proc. pen. e ha ritenuto integrato l’illecito civile da reato, conseguente all’accertamento della condotta di spoglio violento del possesso dei diritti di passaggio spettanti alle parti civili, implicito nella sentenza di proscioglimento per tenuità del fatto. L’imputata ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte territoriale si è uniformata alla nuova disciplina processuale di immediata applicazione, senza violare il divieto di retroattività, che riguarda le norme penali sostanziali e quelle processuali con effetti penali sostanziali sfavorevoli.
Non si pone neppure un problema di applicazione retroattiva: l’impugnazione della parte civile è stata accolta in applicazione della normativa vigente al momento del giudizio di appello. Irrilevante è che al tempo della sentenza di primo grado la norma poi censurata fosse ancora vigente. Trattandosi di sentenza suscettibile di riforma in appello, il tempo rilevante è quello della pronuncia di appello, secondo il principio di immediata applicazione delle norme processuali, modulato sulla tipologia degli atti processuali (Sez. U n. 27614 del 29/03/2007, Lista).
Il principio di irretroattività è invocato erroneamente, perché la norma in discussione non appartiene alla sfera del diritto penale materiale. Si discute degli effetti civili, non penali, della sentenza: la pronuncia di illegittimità dell’art. 538 cod. proc. pen. ha determinato l’equiparazione, ai soli effetti civili, della sentenza di proscioglimento per l’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen. alle sentenze di condanna, ampliando la sfera di cognizione del giudice penale in materia di risarcimento.
Manifestamente infondata è anche la censura sul mancato accertamento del danno. Si tratta di condanna generica al risarcimento, la cui liquidazione è rimessa al giudizio civile: non è necessaria la prova della concreta esistenza dei danni, essendo sufficiente l’accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto e del nesso causale, desumibile anche presuntivamente (Sez. I n. 51160 del 31/10/2022, Mandolini). La Corte richiama l’ordinanza n. 279 del 2017 della Corte costituzionale: il fatto lieve è comunque offensivo e costituisce reato, ma l’esigenza punitiva diviene recessiva. La pronuncia ex art. 131-bis cod. pen. si atteggia come sentenza di accertamento dell’illecito penale, presupposto della domanda risarcitoria. Né le condotte illecite ascritte alle parti civili sul piano urbanistico hanno attinenza con lo spossessamento contestato. La Corte rileva infine che l’imputata non aveva impugnato la sentenza di primo grado, sicché i presupposti di fatto dell’illecito civile non erano devoluti alla cognizione del giudice di appello.
Nota della Redazione
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