Contraffazione di marchio e falso grossolano: prova testimoniale del pubblico ufficiale (Cass. pen. Sez. VII n. 24823 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prova della falsificazione del marchio di un bene può essere fornita anche mediante la testimonianza del soggetto qualificato aduso a tale genere di controlli, come il personale militare della Guardia di Finanza con funzioni di prevenzione e repressione dei reati in materia di contraffazione. Il reato di cui all’art. 474 cod. pen. tutela in via principale e diretta la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, e non la libera determinazione dell’acquirente. Ne consegue che la grossolanità del falso non ne esclude la configurabilità, trattandosi di reato di pericolo per il quale non occorre la realizzazione dell’inganno. La deduzione della grossolanità, ove richieda accertamenti in fatto e non sia stata devoluta con l’atto di appello, è inammissibile se proposta per la prima volta con il ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in secondo grado dalla Corte d’appello di Lecce con sentenza del 19.11.2025. Ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’accertamento della contraffazione della merce e alla configurabilità del falso grossolano.
La questione arriva davanti alla Corte suprema perché il ricorrente contesta, da un lato, l’attendibilità delle risultanze probatorie poste a fondamento della condanna e, dall’altro, la ricostruzione del giudice territoriale sulla rilevanza della grossolanità del falso ai fini della configurabilità del reato.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che l’unico motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, non è formulato in termini consentiti in sede di legittimità. Esso è meramente riproduttivo di rilievi già dedotti in appello e congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con argomentazioni logiche e conformi ai principi di diritto affermati in materia.
Tra questi principi la Corte richiama quello, del quale il ricorrente non dubita, secondo cui la prova della falsificazione del marchio può essere fornita anche dalla testimonianza del soggetto operante, quando si tratti di persona qualificata e adusa a tale genere di controlli. Nel caso di specie tale soggetto è personale militare della Guardia di Finanza con funzioni di prevenzione e repressione dei reati in materia di contraffazione di marchi (in tal senso Sez. III n. 29891 del 13.05.2015).
Quanto alla dedotta grossolanità del falso, la Corte osserva che il motivo non risulta devoluto con l’atto di appello e, necessitando di accertamenti in fatto, non può essere proposto per la prima volta con il ricorso. Nel merito, il motivo è comunque manifestamente infondato, poiché integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana. La norma tutela la fede pubblica, non l’affidamento dell’acquirente, e configura un reato di pericolo per il quale non occorre la realizzazione dell’inganno, non ricorrendo quindi l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità e le condizioni di vendita escludano la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. II n. 16807 dell’11.01.2019).
La Corte ribadisce infine che l’apprezzamento dei dati processuali e la scelta, tra i vari mezzi probatori, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, come avvenuto nel caso in esame (Sez. V n. 51604 del 19.09.2017; Sez. II n. 7667 del 29.01.2015; Sez. II n. 20806 del 05.05.2011). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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