Misure cautelari: onere di specifica contestazione nel riesame (Cass. pen. Sez. VI n. 36050 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, le doglianze relative alla mancata trasmissione al Tribunale del riesame degli atti concernenti le intercettazioni, non prospettate in quella sede, sono inammissibili se dedotte per la prima volta con il ricorso per cassazione, non potendo il giudice di legittimità esaminare questioni non sottoposte al giudice della cautela. La gravità degli indizi può essere desunta dal contesto complessivo del traffico illecito e dalle risultanze del servizio di osservazione, sicché la consapevolezza del partecipe del contenuto della sostanza trasportata si desume da argomenti logici, quale l’improbabilità che trafficanti si facciano accompagnare da un soggetto inconsapevole. Il pericolo di recidiva integra esigenza cautelare autonoma, desumibile dalla gravità e dalle modalità professionali della condotta e dal comportamento non collaborativo dell’indagato.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 6 maggio 2025, ha confermato la misura degli arresti domiciliari applicata al ricorrente in relazione al reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990.

Avverso tale provvedimento il ricorrente propone ricorso per cassazione articolando tre motivi: la trasmissione parziale degli atti al Tribunale del riesame, per la mancanza dei decreti autorizzativi e delle proroghe delle intercettazioni; la violazione di norma processuale nella valutazione della gravità degli indizi, essendo egli solo proprietario dell’autovettura e conducente, all’oscuro del contenuto delle scatole; l’omessa motivazione sulle esigenze cautelari e sull’autonoma valutazione degli indizi. Il ricorrente è incensurato e la perquisizione, personale e domiciliare, ha avuto esito negativo.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è inammissibile. La doglianza sulla mancata trasmissione della comunicazione della notizia di reato è formulata in termini aspecifici ed è dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione. Dinanzi al Tribunale del riesame il ricorrente aveva eccepito la mancata trasmissione della comunicazione e, in particolare, del servizio di osservazione relativo all’incontro durante il quale sarebbe avvenuta la consegna dello stupefacente. A tale eccezione il Tribunale ha risposto adeguatamente, richiamando la trasmissione della pennetta USB contenente tutti gli atti del fascicolo e, in particolare, l’informativa finale della Questura comprendente gli atti posti a fondamento della richiesta cautelare. Nulla era stato eccepito in ordine alle intercettazioni disposte nel procedimento: l’eccezione non può essere proposta per la prima volta in Cassazione.

Il secondo motivo è infondato. Il Tribunale ha argomentato in modo logicamente e giuridicamente corretto sulla gravità degli indizi, desunti dai tracciamenti GPS e dalle conversazioni intercettate, che hanno permesso di ricostruire il modus operandi del fornitore: ricezione della droga, stoccaggio, confezionamento e successiva consegna in Sicilia. Le risultanze del servizio di osservazione hanno individuato il ruolo del ricorrente nell’ultimo segmento della condotta, alla guida dell’autovettura con a bordo altri soggetti, mentre riceveva le due scatole contenenti i trenta chilogrammi di sostanza stupefacente.

Il Tribunale, rispondendo alla specifica obiezione difensiva, ha ritenuto con motivazione non manifestamente illogica che il ricorrente fosse consapevole del contenuto delle scatole. Rilevano le circostanze direttamente osservate dagli operanti, avendo il ricorrente condotto sul posto coloro che dovevano ricevere la droga, e un argomento logico: è improbabile che dei trafficanti si facciano accompagnare da un soggetto inconsapevole all’incontro per la ricezione di un’elevata quantità di stupefacente.

Il terzo motivo è generico e manifestamente infondato. Il ricorrente insiste sull’insussistenza del pericolo di fuga e di inquinamento probatorio, ma il Tribunale ha chiarito che nessuna di tali esigenze è stata considerata nel provvedimento genetico. L’esigenza cautelare è stata individuata nel pericolo di recidiva, desunto dalla gravità del fatto, non particolarmente remoto nel tempo, dalle modalità della condotta, indicative di un’attività illecita sistematica e professionale, e dal comportamento del ricorrente, privo di segni di resipiscenza e poco collaborativo. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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