Motivazione pena base sotto medio edittale e bilanciamento insindacabili in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 36100 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Solo l’irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale impone al giudice di merito una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi dell’art. 133 cod. pen., valutati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena. Per una pena base contenuta entro tale limite è invece sufficiente un generico rinvio all’adeguatezza della pena e agli elementi di cui allo stesso art. 133 cod. pen. Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato, anche alla stregua di alcuni soltanto dei parametri previsti dalla norma, senza necessità di analitica esposizione dei criteri adoperati.

Il Fatto

La vicenda processuale trae origine da una condanna inflitta in primo grado dal Tribunale di Palermo per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 05/12/2024, aveva confermato integralmente la decisione impugnata. Avverso tale pronuncia gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: l’asserito errore di legge in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato; la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.; il trattamento sanzionatorio, ritenuto affetto da vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo rilevando che le deduzioni difensive risultano generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto idonei a sorreggerle. La censura non individua in modo puntuale i profili di asserito travisamento, così risultando inammissibile.

Il secondo motivo viene dichiarato del pari inammissibile, in quanto meramente riproduttivo di censure già esaminate e adeguatamente vagliate dal giudice di appello; i ricorrenti non attaccano le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a ribadire la doglianza già respinta.

Sul terzo motivo la Corte enuclea il principio centrale del provvedimento. Il trattamento sanzionatorio risulta sorretto da motivazione sufficiente e non illogica. In particolare, dalla giurisprudenza richiamata (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932) si evince che solo l’irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale esige una specifica motivazione sui criteri dell’art. 133 cod. pen. Per una pena contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all’adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scarannozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi dell’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa Giorgio, Rv. 276288), come avvenuto nel caso esaminato.

Quanto al giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, la Corte ribadisce che esso costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato anche solo alla stregua di alcuni dei parametri dell’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, Di Carlo, Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv. 180654).

All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma equitativamente fissata in euro 3.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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