Falso documento e reato impossibile: inammissibile il ricorso (Cass. pen. Sez. VII n. 36143 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi di cui all’art. 497-bis, comma 2, cod. pen. è integrato dalle condotte di fabbricazione e formazione del documento falso, nonché dalla detenzione per uso non personale o personale quando il detentore abbia concorso nella contraffazione; solo la detenzione di un documento falso alla cui formazione il detentore sia rimasto del tutto estraneo rientra nella fattispecie di cui al primo comma. L’inoffensività del falso, che apre al reato impossibile, ricorre soltanto quando la falsificazione appaia ictu oculi riconoscibile da chiunque, non quando l’abrasione sia stata percepita da un soggetto qualificato. È inammissibile il motivo che riproponga in cassazione censure non dedotte nell’atto di appello e che sia reiterativo di profili già vagliati dal giudice di merito.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di cui all’art. 497-bis, comma 2, cod. pen., relativo al possesso e alla fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

La vicenda riguarda una carta d’identità dalla quale era stata abrasa la dicitura concernente la clausola di validità per l’espatrio. Con quattro motivi il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, contestando l’affermazione di responsabilità, l’omessa riqualificazione della condotta nel primo comma della norma, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, nella parte in cui lamenta l’assenza della clausola di validità per l’espatrio nel documento originario, è dichiarato inedito: si tratta di violazione di legge deducibile e non dedotta con l’atto di appello, con il quale non era stata contestata la qualità di documento valido per l’espatrio della carta d’identità cui era stata cancellata la dicitura.

Nella parte in cui deduce l’innocuità del falso, il motivo è inammissibile perché reiterativo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale. Quest’ultima aveva escluso l’inoffensività, poiché l’abrasione della dicitura era stata riconosciuta da un soggetto qualificato. La Corte di cassazione richiama sul punto un orientamento consolidato: si verte in tema di reato impossibile solo quando la falsificazione dell’atto appaia in maniera talmente evidente da essere, ictu oculi, riconoscibile da chiunque (Sez. V n. 27310 del 2019; Sez. VI n. 18015 del 2015; Sez. V n. 3711 del 2012).

Il secondo motivo, concernente la mancata riqualificazione della condotta nel reato di cui all’art. 497-bis, comma 1, cod. pen., è manifestamente infondato. La Corte richiama l’univoca giurisprudenza secondo cui solo la detenzione di un documento falso alla cui formazione il detentore non sia in alcun modo concorso integra la fattispecie del primo comma. Le condotte di fabbricazione e formazione del documento falso, così come la detenzione per uso non personale o personale quando si sia concorso nella contraffazione, integrano invece la fattispecie più grave del secondo comma della medesima norma (Sez. V n. 48241 del 2019; Sez. V n. 25659 del 2018; Sez. II n. 15681 del 2016). Il motivo è altresì inammissibile perché lo era il corrispondente motivo di appello, essendo la doglianza formulata per la prima volta soltanto con i motivi aggiunti.

Il terzo e il quarto motivo, relativi al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, sono inammissibili: concernono il trattamento punitivo, sorretto da congrua motivazione del giudice del gravame, fondata sulla non ridotta gravità del reato, sulla presenza di precedenti penali e sulla condotta processuale, priva di elementi positivamente apprezzabili.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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