Ricorso per cassazione con vizi di motivazione va convertito in appello (Cass. pen. Sez. II n. 36574 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che deduca, tra i motivi, censure relative a mancanza, insufficienza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non può essere proposto per saltum. Ove sia stato comunque interposto, esso deve essere qualificato come appello e gli atti vanno trasmessi alla corte di appello competente, ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen. La norma esclude infatti la proponibilità, attraverso il ricorso immediato, di censure che investano l’apparato argomentativo della decisione impugnata. La conversione consegue alla sola tipologia delle doglianze, a prescindere dalla loro fondatezza.

Il Fatto

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli Nord aveva dichiarato un imputato responsabile del reato di riciclaggio di orologi, aggravato ai sensi dell’art. 416 bis.1 cod. pen., condannandolo alla pena di nove anni di reclusione ed euro 9.000,00 di multa. Un secondo imputato era stato assolto dal reato di favoreggiamento reale aggravato per insussistenza del fatto; per entrambi era stata dichiarata la prescrizione in relazione a un capo di ricettazione. Il Tribunale aveva inoltre disposto, ai sensi dell’art. 240 cod. pen., la confisca del sequestrato quale corpo di reato.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il solo imputato assolto, limitatamente alla statuizione di confisca, articolando quattro motivi. Si deduce la violazione dell’art. 240 cod. pen., che vieta la confisca di cose appartenenti a persona estranea al reato, e si contestano travisamento probatorio e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta titolarità dei beni in capo al sodalizio.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che le censure sviluppate nei quattro motivi ineriscono in misura prevalente, se non esclusiva, alla mancanza, insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente propone, in sostanza, una rilettura o reinterpretazione degli elementi probatori attinenti al merito della regiudicanda, posti dal Tribunale a fondamento della statuizione di confisca.

Il percorso argomentativo muove dalla norma processuale. Il ricorso per cassazione che contenga, tra i motivi, la censura di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione, non può essere proposto per saltum e, se interposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen. La Corte richiama sul punto un proprio precedente (Sez. IV n. 1189 del 10/10/2018 – dep. 2019) e un ulteriore arresto (Sez. VI n. 26350 del 31/05/2007).

Il Collegio sottolinea che il dettato della norma è quanto mai chiaro, laddove esclude la proponibilità, attraverso il ricorso immediato o per saltum, di censure riguardanti l’apparato argomentativo della decisione impugnata. La qualificazione dell’impugnazione non dipende dall’esito delle doglianze, ma dalla loro natura: la contestazione investe il ragionamento del giudice di merito, non profili di legittimità.

Ne consegue che il ricorso va qualificato come appello. La Corte dispone pertanto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio, così privandosi di ogni valutazione sul merito dei motivi e sulla fondatezza della confisca contestata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *