Indulto e reato continuato: il giudice dell’esecuzione interpreta il giudicato (Cass. pen. Sez. I n. 21611 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di indulto, quando il giudice della cognizione non ha individuato l’epoca dei singoli episodi di reato continuato, il giudice dell’esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato, esplicitandone contenuto e limiti anche non chiaramente espressi, al fine di individuare il reato più grave e di accertarne l’epoca di consumazione. In presenza di reati uniti dal vincolo della continuazione, alcuni commessi entro il termine fissato per la fruizione del beneficio e altri successivamente, il giudice dell’esecuzione deve determinare il quantum di pena attribuibile ai fatti commessi oltre il termine fissato dall’art. 1 della legge n. 241 del 2006, verificando se per taluno di essi sia stata irrogata una sanzione non inferiore a due anni di reclusione, con conseguente revoca di diritto del beneficio. L’interpretazione del giudicato non può esondare dagli estremi temporali indicati in imputazione, ma non deve nemmeno fermarsi ad essi.

Il Fatto

Il condannato aveva ottenuto dal giudice dell’esecuzione l’applicazione dell’indulto su parte della pena di sei anni di reclusione e trentamila euro di multa, inflitta con sentenza della Corte di appello di Firenze del 16 gennaio 2024, irrevocabile in punto di pena. Il beneficio era riferito alle condotte commesse fino al 2 maggio 2006, in proporzione alla pena complessiva.

Il Procuratore generale presso la Corte di appello proponeva opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., contestando la sussistenza dei presupposti. Il giudice dell’esecuzione accoglieva l’opposizione e revocava l’ordinanza, dichiarando l’indulto non applicabile: il reato continuato risultava commesso dal 5 maggio 2006 al 17 febbraio 2007 e, in ogni caso, il reato di maggiore gravità era collocabile in data successiva all’entrata in vigore della legge n. 241 del 2006.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 2006 e vizio di motivazione. Sosteneva che i giudici della cognizione avevano collocato la condotta continuativa dal dicembre 2005 al febbraio 2007 e che il giudice dell’esecuzione, modificando il tempus commissi delicti, aveva violato il giudicato. Contestava, inoltre, l’individuazione del reato più grave nell’episodio del settembre 2006, privo di quantificazione della sostanza, e assumeva che la pena per i fatti successivi al 31 luglio 2006 fosse inferiore ai due anni, con esclusione della revoca di diritto.

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. Ha osservato che il ricorrente stesso riconosceva che le sentenze di merito non avevano individuato l’epoca dei singoli episodi. Da ciò discende la legittimità dell’operazione ermeneutica compiuta dal giudice dell’esecuzione.

Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui, in materia di reato continuato, spetta al giudice dell’esecuzione, che verifica i presupposti temporali dell’indulto, il potere-dovere di interpretare il giudicato per individuare il reato più grave e accertarne l’epoca di consumazione (Sez. I n. 10285 del 2019). Ha poi ribadito che, in tema di indulto, il giudice dell’esecuzione deve determinare il quantum di pena riferibile ai reati commessi oltre il termine, verificando se ricorra la revoca di diritto (Sez. I n. 3986 del 2014).

La Corte territoriale, ha precisato la sentenza, ha interpretato il giudicato senza esondare dagli estremi temporali dell’imputazione, ma senza fermarsi ad essi, traendo dalle intercettazioni gli elementi fattuali sulle concrete modalità delle condotte, sempre nella prospettiva della sentenza irrevocabile. Da qui l’esclusione dell’indulto.

All’inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 667 c.p.p.

Tutte le 203 sentenze sull'art. 667 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *