Spese alla parte civile non persona offesa dei reati oggetto di appello (Cass. pen. Sez. II n. 36566 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La condanna dell’imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile presuppone che questa rivesta la qualità di persona offesa dei reati oggetto del gravame. È pertanto illegittima la statuizione con cui il giudice di appello imponga la rifusione delle spese in favore della parte civile mediante formula generica, quando tale parte sia persona offesa di un reato estraneo ai capi devoluti con l’impugnazione. In tal caso la condanna difetta del presupposto sostanziale che la giustifica e la relativa censura, ove proposta, va accolta, con conseguente esclusione della condanna alle spese anche nel giudizio di legittimità, attesa l’estraneità dell’oggetto del ricorso alle statuizioni riguardanti il capo non impugnato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 04.02.2025, aveva confermato la responsabilità dell’imputato in relazione ad alcuni capi della rubrica e lo aveva condannato alla rifusione delle spese in favore della parte civile costituita.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando motivi tra cui quello relativo alla statuizione sulle spese. Il ricorrente ha evidenziato che l’unico motivo di appello aveva ad oggetto l’affermazione di responsabilità per i capi 3) e 9), mentre la parte civile ammessa al rimborso era persona offesa di un reato diverso, estraneo ai capi devoluti al giudice del gravame.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il motivo con cui la difesa ha censurato la condanna alle spese in favore della parte civile. Il Collegio rileva che l’unico motivo di appello aveva ad oggetto la affermazione di responsabilità in relazione ai capi 3) e 9) della rubrica.
La Corte d’appello, tuttavia, ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese in favore della parte civile costituita, la quale non è persona offesa dei delitti oggetto dell’appello. Il presupposto sostanziale della condanna viene così a mancare.
Nell’adottare tale statuizione il giudice del gravame ha inoltre utilizzato una formula generica, senza individuare specificamente la parte civile, che — in considerazione del dispositivo di primo grado — deve essere identificata nella persona offesa del delitto di cui al capo 2) della rubrica.
Il ragionamento del Collegio valorizza il rapporto di derivazione tra la legittimazione della parte civile al rimborso e l’oggetto del giudizio di impugnazione. Se i capi devoluti non riguardano il reato di cui quella parte è offesa, la condanna alle spese non trova titolo.
Da ciò discende la cassazione della statuizione sulle spese. La Corte esclude, coerentemente, che nulla debba disporsi sulle spese richieste in questa fase dalla parte civile, atteso l’oggetto del ricorso e le censure proposte, che non attengono al capo 2) della rubrica. Il ricorso è quindi accolto nei limiti indicati dal Procuratore generale, con annullamento limitato alla condanna alle ulteriori spese del grado di appello.
Nota della Redazione
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