Continuazione esecutiva, aumenti per i reati satellite e obbligo di motivazione (Cass. pen. Sez. I n. 26205 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione che riconosce la continuazione tra reati giudicati con distinte sentenze deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. e rideterminare autonomamente la pena per ciascun reato satellite, compresi quelli già unificati. Unici limiti sono il divieto di superare la pena fissata dal giudice della cognizione e il rispetto dei criteri degli artt. 671, comma 2, cod. proc. pen. e 81, commi primo e secondo, cod. pen. Il giudice è tenuto a motivare l’entità dei singoli aumenti, ma il grado di impegno motivazionale è correlato alla loro consistenza: per gli aumenti di esigua entità è esclusa in radice ogni censurabilità.

Il Fatto

Il condannato chiede al giudice dell’esecuzione il riconoscimento della continuazione tra due delitti di cui all’art. 416-bis cod. pen. giudicati con sentenze diverse, relativi alla partecipazione a due clan attivi nel medesimo territorio. Il Tribunale di Napoli Nord accoglie l’istanza, esclude la occasionalità delle condotte e ritiene che il periodo di detenzione non abbia interrotto l’unico programma criminoso. La pena complessiva viene rideterminata in anni 23, mesi 6 e giorni 20 di reclusione.

Il condannato ricorre per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sull’entità degli aumenti disposti per i reati satellite e sulla loro giustificazione, lamentando che il giudice abbia mantenuto invariato il trattamento sanzionatorio senza rivalutare la gravità dei singoli reati.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la procedura esecutiva richiamando la giurisprudenza di legittimità. Il reato più grave è quello per il quale è stata concretamente irrogata la pena più elevata, secondo Sez. U n. 7029 del 2023, dep. 2024; quindi si procede alla nuova determinazione della pena per ciascun reato satellite, con gli unici limiti fissati da Sez. U n. 6296 del 2016, dep. 2017 e Sez. U n. 28659 del 2017.

Il percorso esecutivo deve scorporare i reati già riuniti, individuare quello più grave e operare autonomi aumenti per ciascun satellite, come affermato da Sez. I n. 17948 del 2024. Il giudice è tenuto a motivare non solo la pena-base ma anche l’entità dei singoli aumenti, per rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico, secondo Sez. I n. 800 del 2020, dep. 2021.

Tuttavia il grado di impegno motivazionale è correlato all’entità degli aumenti, dovendo consentire di verificare la proporzione tra le pene e il rispetto dell’art. 81 cod. pen., senza surrettizi cumuli materiali, come precisato da Sez. U n. 47127 del 2021. Ne deriva che, in tema di reato continuato, il giudice non è tenuto a una motivazione specifica e dettagliata quando individua aumenti di esigua entità, essendo escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale di cui all’art. 132 cod. pen., secondo Sez. VI n. 44428 del 2022.

Applicando tali principi, l’ordinanza impugnata è adeguatamente motivata: gli aumenti sono stati calcolati separatamente per ciascun reato satellite, nel rispetto del divieto di superamento della pena fissata dal giudice della cognizione e della proporzionalità tra pene. Quanto ai reati satellite della prima sentenza, la decisione di mantenere invariati gli aumenti è giustificata dalla caratura criminale del ricorrente e dalla sua elevata inclinazione a delinquere; la modestia degli aumenti riferiti agli altri reati rende non necessaria una spiegazione più dettagliata. Il ricorso è quindi infondato e viene rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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