Ricorso inammissibile per motivi reiterativi e censura sulla pena (Cass. pen. Sez. VII n. 36865 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, traducendosi in una non consentita lettura alternativa del compendio probatorio. La riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 116 cod. pen. esclude logicamente l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. La graduazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che li motiva ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen.; in sede di legittimità è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in secondo grado dalla Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 04.02.2025, per il reato di rapina in concorso, con contestazione delle aggravanti di cui agli artt. 110, 628, comma secondo e terzo, cod. pen. La corte territoriale ha riqualificato il contributo del ricorrente nei termini dell’art. 116 cod. pen., rideterminando il trattamento sanzionatorio.
Avverso tale pronuncia il ricorrente propone ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: il vizio di contraddittorietà della motivazione e la violazione di legge per la mancata assoluzione per non aver commesso il fatto; la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 624 cod. pen. e la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.; la mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 114 e 62-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta separatamente i tre motivi e ne rileva l’inammissibilità. Quanto al primo, osserva che esso è fondato su argomenti meramente reiterativi di doglianze già proposte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito. La corte territoriale ha adeguatamente motivato la responsabilità concorsuale del ricorrente, riqualificandone il contributo ai sensi dell’art. 116 cod. pen., senza aporie né manifesta illogicità. Richiamando Sez. II n. 27816 del 2019 e Sez. III n. 44882 del 2014, la Corte ribadisce che il motivo si risolve in una non consentita lettura alternativa del merito, in assenza di qualsiasi travisamento del compendio probatorio, peraltro dedotto in modo generico.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile, perché tende a una ricostruzione dei fatti mediante criteri valutativi diversi da quelli del giudice di merito. Quest’ultimo, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento: riconosciuta l’applicabilità dell’art. 116 cod. pen. e rideterminato il trattamento sanzionatorio, consegue logicamente l’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Quanto al terzo motivo, la Corte lo dichiara manifestamente infondato. La graduazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, che la esercita ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., non essendo necessario che questi consideri tutti gli elementi dedotti dalle parti, bastando il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti. Sul punto richiama un consolidato orientamento, da Sez. II n. 39716 del 2018 a Sez. II n. 1929 del 2020.
Nel caso concreto, il giudice di merito ha rilevato l’incompatibilità della circostanza di cui all’art. 114 cod. pen. con quella di cui all’art. 116, comma secondo, cod. pen., già applicata al ricorrente, ed ha escluso le attenuanti generiche per mancanza di elementi positivamente valutabili ulteriori rispetto a quelli già considerati. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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