Continuazione in executivis, onere di allegazione del condannato e tossicodipendenza (Cass. pen. Sez. I n. 37105 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede la verifica di concreti indicatori, tra cui l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta e la programmazione unitaria dei reati successivi alla commissione del primo. A differenza del giudice della cognizione, il giudice dell’esecuzione opera a fronte di un accertamento di responsabilità già coperto dal giudicato, con la conseguenza che grava sull’istante un onere di allegazione puntuale degli elementi sintomatici della preventiva risoluzione criminosa. Lo stato di tossicodipendenza, pur non comportando automaticamente il riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso, può giustificarlo con riguardo ai reati collegati e dipendenti da tale stato, sempre che ricorrano le altre condizioni richieste dalla giurisprudenza.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza con cui il condannato chiedeva l’applicazione della continuazione rispetto a tre sentenze di condanna per reati contro il patrimonio, commessi in un arco temporale compreso tra il 2015 e il 2020. L’istante ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la carenza assoluta di motivazione in ordine alla propria condizione di tossicodipendenza, documentata da certificazioni sanitarie e penitenziarie.
Il ricorrente ha sostenuto che il giudice avesse fondato la decisione sulla sola distanza temporale tra i reati, omettendo di valutare lo stato di dipendenza e ravvisando nella condotta una mera tendenza a delinquere finalizzata al reperimento di denaro per l’acquisto di stupefacenti. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal consolidato orientamento secondo cui il riconoscimento della continuazione esige, anche in sede esecutiva, un’approfondita verifica di concreti indicatori: l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, nonché la circostanza che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. Non basta valorizzare uno solo di tali indici se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea (Sez. U n. 28659 del 18.05.2017).
Il collegio sottolinea poi la diversità del perimetro cognitivo del giudice dell’esecuzione rispetto a quello del giudice del merito. La presunzione di non colpevolezza è estranea al procedimento esecutivo, essendo già intervenuto un accertamento di responsabilità coperto dal giudicato. Ne deriva che la sola valorizzazione degli indici non è sufficiente a configurare l’identità del disegno criminoso: occorre che l’istante alleghi in modo concorrente e puntuale la programmazione dei delitti al momento del primo reato della serie. Tale onere è tanto più stringente quanto maggiore è l’arco temporale, poiché altrimenti il meccanismo dell’art. 81 cod. pen. si tradurrebbe in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. III n. 17738 del 14.12.2018).
Applicando tali principi, la Corte rileva che la difesa si è limitata a contestare la sottovalutazione dello stato di tossicodipendenza, senza confrontarsi con l’argomentazione dell’ordinanza impugnata. Il giudice dell’esecuzione ha dato conto del notevole divario temporale rispetto a uno dei tre reati e ha escluso che le rapine commesse nel 2020 potessero essere oggetto di previa deliberazione già nel 2015, in assenza di altri elementi di connessione ricavabili dalle sentenze, al di là dell’omogeneità tipologica dei reati contro il patrimonio.
La Corte precisa inoltre che il giudice dell’esecuzione non ha omesso di considerare la condizione di tossicodipendenza, ma ne ha sottovalutato la portata nell’ambito di una valutazione complessiva della insussistenza degli indici del medesimo disegno criminoso. Il ricorrente non ha contestato l’assenza di ulteriori indici sintomatici dell’invocata unitarietà progettuale, né ha addotto elementi concreti idonei a contrastare la forza ostativa del divario temporale, pari a cinque anni per uno dei reati. Richiamando il principio secondo cui, a seguito della modifica dell’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. ad opera della legge 21 febbraio 2006, n. 49, lo stato di tossicodipendenza può giustificare la continuazione solo in presenza delle altre condizioni richieste (Sez. II n. 22493 del 21.03.2019), la Corte dichiara il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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