Termine di impugnazione e assenza nel rito cartolare di appello (Cass. pen. Sez. I n. 37107 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello trattato con procedimento cartolare non partecipato, l’imputato appellante che non abbia avanzato tempestiva istanza di partecipazione ai sensi dell’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. non può considerarsi giudicato in assenza, poiché il processo è celebrato senza la fissazione di un’udienza alla quale egli abbia diritto di partecipare. Ne consegue che, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione, non trova applicazione l’aumento di quindici giorni del termine per impugnare previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. La diversa soluzione che riconduce l’aumento alla sola perdurante dichiarazione di assenza riguarda esclusivamente il giudizio di primo grado celebrato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e il giudizio di secondo grado promosso prima di tale data e trattato successivamente in forma cartolare. La disomogeneità delle fattispecie esclude il contrasto giurisprudenziale e non giustifica la rimessione alle Sezioni Unite.

Il Fatto

Il ricorrente, condannato con sentenza della corte di appello, aveva chiesto al giudice dell’esecuzione la revoca della dichiarazione di irrevocabilità del titolo esecutivo. Sosteneva che l’ordine di carcerazione era stato emesso mentre non era ancora decorso il termine per impugnare la sentenza di appello, che egli riteneva maggiorato di quindici giorni in ragione della propria condizione di assente.

Il Tribunale di La Spezia, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la richiesta. Secondo il giudice, il rito cartolare seguito in appello aveva escluso la qualifica di assente, con conseguente inapplicabilità del prolungamento del termine. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione delle norme processuali e prospettando un contrasto interpretativo da rimettere alle Sezioni Unite.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato anzitutto l’interesse all’impugnazione. Pur rilevando che il ricorrente non risulta aver proposto il ricorso nel termine che assumeva corretto, ha affermato che l’interesse sussiste, perché consiste nell’esatta indicazione della data di formazione del titolo esecutivo e nella possibilità di rimuovere l’ordine di esecuzione ove se ne accerti l’erronea emissione.

Nel merito, la Corte ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui, nel giudizio di appello trattato con procedimento camerale non partecipato e in mancanza di tempestiva istanza ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l’imputato appellante non può considerarsi giudicato in assenza. Egli non beneficia quindi dell’aumento di quindici giorni del termine previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. La Corte ha richiamato Sez. 6 n. 49315 del 24.10.2023, seguita da numerose pronunce, tra cui Sez. 5 n. 17299 del 09.04.2025, Sez. 2 n. 25981 del 01.04.2025, Sez. 7 n. 28680 del 23.04.2025 e Sez. 5 n. 29399 del 14.07.2025.

La Corte ha poi preso in esame il diverso indirizzo invocato dalla difesa. Ha chiarito che esso riguarda l’ipotesi in cui l’imputato sia stato dichiarato assente nel giudizio di primo grado celebrato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. In tal caso, se la dichiarazione non è revocata, l’imputato conserva tale condizione anche nel giudizio di secondo grado promosso prima di quella data e trattato in forma cartolare, beneficiando dell’aumento del termine. A questa ipotesi la Corte ha ricondotto Sez. 5 n. 17239 del 14.03.2025 e la pronuncia citata dalla difesa.

Nel caso concreto, tuttavia, il giudice di primo grado ha proceduto in un momento successivo all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022. Non ricorre quindi l’ipotesi della giurisprudenza richiamata dalla difesa e l’aumento del termine non trova applicazione. La disomogeneità delle fattispecie ha escluso il contrasto giurisprudenziale e la rimessione alle Sezioni Unite. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

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