Revoca monocratica di provvedimento collegiale del giudice dell’esecuzione è abnorme (Cass. pen. Sez. I n. 37106 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È affetto da abnormità il provvedimento con cui il presidente di sezione della corte d’appello revochi de plano, inaudita altera parte e con decisione monocratica, un’ordinanza di natura collegiale resa dal giudice dell’esecuzione, sia in sede di incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., sia quale correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. In entrambi i casi, infatti, la revoca e la modifica del provvedimento sono riservate al giudice che lo ha adottato. Il provvedimento che, per la singolarità del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale è viziato da abnormità strutturale, ai sensi del principio affermato da Sez. U n. 26 del 24.11.1999, dep. 2000, Magnani. Ne consegue l’annullamento senza rinvio ai sensi dell’art. 620 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato con pena sostitutiva della detenzione domiciliare, proponeva incidente di esecuzione per ottenere l’integrazione del dispositivo della sentenza con le ulteriori prescrizioni necessarie a proseguire l’attività lavorativa. Il giudice dell’esecuzione accoglieva l’istanza con ordinanza del 18 aprile 2025 di natura collegiale, autorizzando gli allontanamenti dal domicilio e indicandone gli orari.
Nel procedimento parallelo dinanzi al Magistrato di sorveglianza la richiesta veniva invece respinta, determinando una contraddittorietà tra provvedimenti, comunicata alla corte d’appello dal personale della Questura. Su tale comunicazione, il Presidente della Corte d’appello di Roma adottava il provvedimento impugnato, dichiarando revocata l’ordinanza collegiale.
La Motivazione della Corte
La difesa deduceva l’abnormità del provvedimento per esercizio di poteri non riconosciuti dall’ordinamento, avendo la presidente di sezione revocato con decisione unilaterale un provvedimento di natura collegiale, nonché il difetto assoluto di motivazione ai sensi degli artt. 111, comma 6, Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte rileva preliminarmente il quadro fattuale: la sentenza di condanna, nel sostituire la pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva, aveva omesso di indicare nel dispositivo gli orari per lo svolgimento dell’attività lavorativa, pur richiamandone la possibilità nella motivazione ai sensi dell’art. 56 della legge n. 689/1981. L’incidente di esecuzione era volto proprio a colmare tale omissione.
Il nucleo del ragionamento attiene alla natura del potere esercitato. Il provvedimento di revoca del precedente provvedimento collegiale è stato adottato dall’organo monocratico e inaudita altera parte al di fuori degli strumenti previsti dall’ordinamento processuale. Ciò vale tanto nell’ipotesi di incidente di esecuzione, quanto in quella di correzione di errore materiale: in entrambi i casi si richiede che i provvedimenti siano adottati dal giudice che li ha emessi.
Trattandosi di atto avulso dagli schemi processuali tipici, il provvedimento è viziato da abnormità. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite Magnani, secondo cui è abnorme non solo il provvedimento avulso dall’intero ordinamento per singolarità e stranezza del contenuto, ma anche quello che, pur astrattamente espressione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti, oltre ogni ragionevole limite. L’abnormità può riguardare il profilo strutturale o quello funzionale.
La Corte aggiunge che la motivazione resa è intrinsecamente contraddittoria: dà conto che l’ordinanza del 18 aprile 2025 era stata emessa quando la sentenza era già divenuta irrevocabile e non spiega per quale ragione l’irrevocabilità, già conseguita, sia di ostacolo alle prescrizioni sugli allontanamenti dal domicilio. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento è annullato senza rinvio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.