Connessione teleologica e competenza territoriale nell’autoriciclaggio (Cass. pen. Sez. II n. 37232 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall’art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesta l’identità tra gli autori del reato-fine e quelli del reato-mezzo. È però necessario accertare che l’autore del reato-mezzo abbia avuto presente l’oggettiva finalizzazione della propria condotta alla commissione o all’occultamento di un altro reato. Qualora il medesimo soggetto sia autore di entrambi i reati, il coefficiente soggettivo richiesto dalla giurisprudenza di legittimità sussiste e la competenza si determina per connessione, individuando il reato più grave.
Il Fatto
Il Tribunale di Bologna, in sede di riesame di misure cautelari reali, ha confermato il decreto con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, di una somma di danaro individuata come profitto del reato di corruzione tra privati di cui all’art. 2635 cod. civ. Il ricorrente era contestato come corruttore, titolare di un gruppo societario che aveva versato la somma agli amministratori di altra società, attraverso una pluralità di bonifici.
Il Tribunale ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla difesa in favore del Tribunale di Milano, ritenendo competente Bologna per la connessione tra il reato di corruzione e il più grave autoriciclaggio contestato ai coindagati. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e difetto assoluto di motivazione sulla connessione teleologica.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara assorbente, rispetto alle altre censure, la questione della connessione tra il reato di corruzione contestato al ricorrente e quello di autoriciclaggio ascritto ai coindagati. Nel giudizio di legittimità, per il limite del sindacato previsto dall’art. 325 cod. proc. pen., non può discutersi della sussistenza del reato di autoriciclaggio né dell’idoneità degli atti a ostacolare l’individuazione della provenienza delittuosa del profitto.
Il principio applicabile postula che, ai fini della connessione teleologica, non serve identità tra gli autori del reato-fine e quelli del reato-mezzo. Occorre però accertare che l’autore del reato-mezzo abbia avuto presente la finalizzazione oggettiva della propria condotta alla commissione o all’occultamento di altro reato, come affermato dalle Sezioni Unite n. 53390 del 26/10/2017 e da Sez. II n. 44678 del 16/10/2019.
Nel caso concreto, la ricostruzione del Tribunale — motivata in modo non apparente — ha ritenuto che la condotta dei coindagati fosse finalizzata a ottenere un profitto illecito, reimpiegato nella loro attività imprenditoriale attraverso la società ricevente i bonifici, occultandone la provenienza. Ai coindagati è contestato tanto il reato-mezzo quanto il reato-fine, in una operazione unitaria posta in sequenza temporale.
Da qui la conseguenza decisiva: è irrilevante che il ricorrente nulla potesse conoscere dell’autoriciclaggio commesso dai coindagati. Basta il coefficiente soggettivo in capo a costoro, in relazione a entrambi i reati, per fondare la competenza per ragioni di connessione attraverso l’individuazione del reato più grave. Il ricorso è infondato e segue la condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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