Patrocinio a spese dello Stato (Cass. pen. Sez. IV n. 37245 del 14.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115/2002, in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di revoca del relativo decreto, è ammesso esclusivamente per violazione di legge, non essendo deducibile il vizio di motivazione sotto il profilo della congruità delle valutazioni del giudice. Il provvedimento è impugnabile con il medesimo rimedio anche quando disponga la revoca dell’ammissione. Quanto alla forma, il ricorso deve essere depositato, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, non essendo sufficiente la notifica al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura dello Stato. Nel procedimento di opposizione le spese processuali restano regolate dalle norme del codice di rito penale e non dal criterio civilistico della soccombenza.

Il Fatto

Il Presidente di Sezione delegato dal Presidente del Tribunale di Catanzaro, con provvedimento del 4 maggio 2023, ha rigettato l’opposizione proposta dal ricorrente avverso il decreto con cui il giudice aveva revocato la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La revoca si fondava sulla disponibilità di un veicolo e di un’azienda non dichiarati in sede di istanza.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: omessa motivazione, per aver l’ordinanza valorizzato dati presuntivi e pretermesso i documenti attestanti la chiusura della partita IVA; violazione di legge, per contrasto della natura presuntiva degli elementi posti a base della revoca con gli artt. 76 e 96 d.P.R. n. 115/2002. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità per difetto delle forme prescritte; il Ministero della Giustizia ha eccepito l’inammissibilità dei motivi, volti a far valere il vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per plurime convergenti ragioni. Sul piano processuale, si richiama l’orientamento per cui anche il provvedimento di revoca ex art. 112 d.P.R. n. 115/2002 è impugnabile con i medesimi rimedi e nel medesimo termine stabiliti dall’art. 99 (Sez. Un. n. 36168 del 14/7/2002; Sez. IV n. 37519 del 03/05/2017). L’art. 99, comma 3, opera un rinvio al processo speciale originariamente disciplinato dalla legge n. 794/1942, poi inciso dall’art. 15 d.lgs. n. 150/2011, che ha devoluto le controversie sugli onorari al rito semplificato di cognizione.

La Corte ribadisce la divaricazione del rito tra l’opposizione avverso il decreto di rigetto dell’istanza, accessoria al processo penale, e quella avverso il decreto di liquidazione dei compensi, di natura civilistica e patrimoniale (Sez. IV n. 29385 del 26/05/2022; Sez. IV n. 18697 del 21/03/2018). Il carattere accessorio impone di attingere, fin dove possibile, alle regole dell’ordinamento penale. Con specifico riferimento al deposito, è inammissibile il ricorso non depositato, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (Sez. IV n. 40478 del 27/09/2023; Sez. IV n. 16616 del 27/02/2019).

Nel caso di specie il ricorso è stato depositato mediante notifica al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura dello Stato, anziché presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento: esso è dunque proposto con forme non consentite.

Il ricorso è peraltro inammissibile anche per il tipo di censure. Ai sensi dell’art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115/2002, avverso l’ordinanza che decide sul ricorso è ammesso solo il motivo di violazione di legge, comprensivo degli errores in iudicando o in procedendo e dei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza. Non è invece deducibile il vizio riguardante la congruità delle valutazioni del giudice (Sez. IV n. 22637 del 21/03/2017; Sez. IV n. 16908 del 07/02/2012). Il ricorrente, sotto l’apparente deduzione della violazione di legge, censura in realtà il vizio di motivazione, contestando il percorso argomentativo che, pertanto, non può dirsi né mancante né apparente.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per escludere la colpa, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. La Corte non liquida le spese in favore del Ministero resistente: nel procedimento di opposizione avverso i provvedimenti reiettivi dell’istanza le spese processuali non sono regolate dal criterio civilistico della soccombenza, ma dalle norme del codice di rito penale (Sez. IV n. 24410 del 24/06/2025), trattandosi di procedimento volto a verificare i presupposti di non abbienza e non a decidere una controversia tra parti contrapposte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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