Diffamazione a mezzo social: dolo generico e tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. V n. 37236 del 14.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di diffamazione, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, che può assumere anche la forma del dolo eventuale e implica il consapevole impiego di parole e espressioni socialmente interpretabili come offensive, senza necessità di alcuna premeditazione. Il bene giuridico tutelato dall’art. 595 cod. pen. è la reputazione nella sua dimensione oggettiva, quale opinione di cui l’individuo gode in seno al gruppo sociale di appartenenza. Nel diritto di critica, l’abuso si realizza con la gratuità delle espressioni non pertinenti ai temi in discussione e con l’argumentum ad hominem, volto a screditare il destinatario evocandone la pretesa indegnità personale. Ai fini della particolare tenuità del fatto, il giudice deve procedere a un apprezzamento complessivo e personalizzato, non scomponendo la condotta unitaria, e deve considerare la rettifica del testo adesiva alle istanze della parte offesa e la destinazione della critica a un pubblico di settore.

Il Fatto

La Corte d’appello ha confermato, in parziale riforma, la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell’imputato per il reato di diffamazione aggravata, rideterminando la pena pecuniaria e revocando il beneficio della sospensione condizionale. Le espressioni ritenute offensive erano state pubblicate dall’imputato su un sito web riferibile a un’associazione culturale, in danno di un professionista del settore dell’adattamento cinematografico.

Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi, con i quali ha contestato la ritenuta sussistenza del dolo, l’esclusione della scriminante del diritto di critica, l’omessa valutazione delle testimonianze a discarico e il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha respinto le censure relative all’elemento soggettivo e alla scriminante, accogliendo invece il motivo concernente la particolare tenuità del fatto. Quanto al dolo, i giudici di legittimità hanno rilevato che le doglianze difensive muovevano da una ricostruzione dell’elemento psicologico come “premeditazione coscienziosa”, non richiesta dalla norma: ai fini dell’art. 595 cod. pen. è sufficiente la consapevolezza dell’offensività delle parole impiegate nel contesto di riferimento, secondo il significato che esse oggettivamente assumono.

Sul versante della critica, il Collegio ha ribadito che la reputazione tutelata dalla norma penale non coincide con la dimensione soggettiva dell’onore, ma con il riflesso in termini di considerazione sociale dell’onorabilità. La sua protezione costituisce uno dei limiti alla libertà di espressione, espressamente ammessi dall’art. 10, par. 2, C.E.D.U., e ricondotti dalla giurisprudenza di Strasburgo nell’ambito dell’art. 8 C.E.D.U.

L’abuso del diritto di critica si determina, secondo la Corte, con la gratuità delle espressioni non pertinenti ai temi apparentemente in discussione e con l’uso dell’argumentum ad hominem, diretto a screditare il destinatario mediante l’evocazione di una sua pretesa inadeguatezza personale. I riferimenti alla “truffa dello spettatore” e al “linguaggio da piazzista”, reiterati nel post, sono stati giudicati palesemente eccessivi rispetto a una pur legittima critica delle qualità professionali. Il disclaimer presente sulla pagina, pur dimostrando l’interesse a provocare un dibattito, non elide l’incontinenza del linguaggio.

Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse: la rettifica successiva del post è un post-factum, irrilevante a elidere l’antigiuridicità, mentre le opinioni dei testi a discarico involgono una questione di diritto.

È invece fondato il quinto motivo. Nel negare la particolare tenuità del fatto, la Corte territoriale si è limitata a riprodurre i termini della contestazione, scomponendo impropriamente una condotta unitaria e trascurando gli elementi indicati dalla difesa: la rettifica del testo in adesione alle istanze della parte offesa, la piena disponibilità al dibattito e la destinazione della critica a un pubblico di settore. La sentenza impugnata non si è confrontata con le modifiche apportate all’art. 131-bis cod. pen. dal d.lgs. 30 ottobre 2022, n. 150, applicabile anche ai fatti anteriori. La sentenza è stata pertanto annullata con rinvio per nuovo esame sul punto, con rigetto nel resto del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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