Inammissibile il ricorso che reitera i motivi già disattesi in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 37264 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Nel reato a dolo specifico solo eventualmente plurisoggettivo, il dolo del concorrente esterno è generico e si concreta nella semplice consapevolezza dell’illiceità della condotta altrui; quanto al contributo atipico, morale o materiale, è sufficiente che abbia avuto efficienza causale nella consumazione del reato. La graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la relativa motivazione può esaurirsi nel richiamo ai criteri dell’art. 133 cod. pen., salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, aveva dichiarato la prescrizione di uno dei capi di imputazione e rideterminato la pena nei confronti del condannato, riconosciuto responsabile di reati tributari. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell’art. 606, lettere b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al ritenuto concorso nel dolo dell’autore materiale del fatto, e con il secondo la violazione dell’art. 133 cod. pen. per l’eccessività della pena inflitta.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che, a fronte di una doppia conforme affermazione di responsabilità, il ricorrente si è limitato a riproporre pedissequamente doglianze già correttamente disattese in fatto e in diritto dalla Corte territoriale e, prima, dal Tribunale. Richiamando propri precedenti, la sentenza ha ribadito che tali motivi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti.
La Corte ha poi affrontato il profilo sostanziale del concorso nel reato a dolo specifico solo eventualmente plurisoggettivo. In tale ipotesi è sufficiente che la particolare finalità considerata dalla legge penale sia perseguita almeno da uno dei concorrenti. Si configura così il concorso unilaterale, nel quale il dolo del concorrente esterno è generico e si sostanzia nella consapevolezza dell’illiceità della condotta altrui. Il contributo atipico, morale o materiale, rileva quando abbia avuto efficienza causale nella consumazione del reato.
Sotto questo profilo il motivo è stato giudicato manifestamente infondato, perché propone un’interpretazione contraria alla sedimentata giurisprudenza di legittimità senza addurre elementi idonei a sollecitare una nuova ermeneusi.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che, per assolvere all’obbligo di motivazione, è sufficiente il richiamo ai criteri dell’art. 133 cod. pen., con formule quali “pena congrua” o “congruo aumento”. È inammissibile, in sede di legittimità, la censura volta a una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Nel caso concreto la pena è stata contenuta in prossimità del minimo edittale e la censura analoga proposta in appello era stata ritenuta generica.
Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguite la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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