Bancarotta per distrazione: rilevano gli effetti sul patrimonio (Cass. pen. Sez. 5 n. 6027 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta patrimoniale per distrazione, la qualifica formale dell’atto dispositivo di cui si assume la valenza distrattiva non rileva ex se, dovendosi avere riguardo agli effetti depressivi che l’atto determina a carico del patrimonio della fallita. La natura gratuita o liquidatoria del negozio non esclude la distrazione, che si configura ogni qualvolta l’atto risulti comunque pregiudizievole per la massa dei creditori, come nel caso in cui il corrispettivo non affluisca alle casse sociali né sia rintracciabile dalla curatela. In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, non sussiste alcuna violazione quando l’imputato sia stato posto nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione, essendo la trasformazione del fatto solo quella radicale che ingeneri incertezza sull’addebito e reale pregiudizio per la difesa.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva affermato la responsabilità penale di due imputati, nella qualità di amministratori unici di due società, per il reato di bancarotta patrimoniale per distrazione. La condotta contestata riguardava la cessione, da parte della società fallita ad altra società riferibile alla stessa compagine familiare, di un contratto di compravendita immobiliare con riserva di proprietà, senza che il prezzo pattuito fosse stato versato alla cedente: una parte era stata accreditata su un libretto al portatore mai messo a disposizione della curatela e l’altra era stata riversata in favore di uno degli imputati.
Gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la nullità della sentenza per difetto di correlazione tra contestazione e fatto accertato, la contraddittorietà della motivazione per il contrasto con una sentenza civile che aveva qualificato l’atto come liquidatorio e la prescrizione del reato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi infondati, respingendo in primo luogo l’eccezione di difetto di correlazione. Richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 36551 del 2010, secondo cui la violazione del principio di correlazione sussiste solo in caso di trasformazione radicale della fattispecie concreta, tale da generare incertezza sull’oggetto dell’imputazione e un reale pregiudizio per la difesa, la Corte ha rilevato che la precisazione delle conseguenze distrattive della cessione era implicita nella stessa imputazione e che gli imputati avevano avuto ampia possibilità di difendersi proprio sulla natura gratuita o onerosa dell’atto.
Quanto alla natura distrattiva della condotta, i giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibili le censure, reiterative di doglianze già respinte dai giudici di merito e meramente assertive. La Corte d’appello di Napoli aveva correttamente valorizzato plurimi indicatori di fraudolenza, quali l’incipiente insolvenza della società all’epoca della cessione, il trasferimento della partecipazione totalitaria a persona ignara delle vicende societarie e il mancato reperimento delle somme versate a titolo di prezzo.
La Corte di cassazione ha inoltre ribadito il principio per cui la qualifica formale dell’atto, anche se liquidatorio, non è decisiva, dovendosi avere riguardo agli effetti depressivi che l’atto determina a carico del patrimonio della fallita. In tal senso, ha richiamato un consolidato indirizzo, menzionando precedenti specifici in tema di vendita con riserva di proprietà, affitto d’azienda, sale and lease back e locazione finanziaria.
Infine, il motivo relativo alla prescrizione è stato ritenuto aspecifico, in quanto i ricorrenti non avevano considerato le sospensioni del termine determinate da rinvii richiesti dalla difesa, che collocavano la scadenza in una data successiva alla deliberazione della sentenza impugnata.
Nota della Redazione
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