Quasi flagranza e percezione diretta del reato da parte della polizia giudiziaria (Cass. pen. Sez. VI n. 37747 del 19.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di arresto in flagranza, la situazione di quasi flagranza prevista dall’art. 382, comma 1, cod. proc. pen. non tollera un’accezione dell’inseguimento in senso figurato o puramente metaforico. Se l’inseguimento origina subito dopo il reato, l’inseguitore deve avere percezione personale, in tutto o in parte, del comportamento criminale del reo nell’attualità della sua concreta esplicazione. È tale contezza che dà eziologicamente adito all’inseguimento orientato alla cattura del fuggitivo. Non integra pertanto la quasi flagranza l’ipotesi dell’autore del reato fatto oggetto di incalzante attività investigativa dopo la ricezione della notitia criminis.

Il Fatto

Il Tribunale di Rimini, con ordinanza del 24 giugno 2025, ha convalidato l’arresto di un soggetto sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina a un acquirente. Quest’ultimo, immediatamente dopo l’incontro, è stato fermato dai militari e trovato in possesso dello stupefacente appena acquistato. L’arrestato è stato fermato subito dopo la cessione ed è stato trovato in possesso di ulteriori dosi.

Avverso tale ordinanza il difensore dell’arrestato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 382 cod. proc. pen. per insussistenza della flagranza e della quasi flagranza: gli operanti non avevano visto l’oggetto dello scambio e avevano deciso di attenzionare il ricorrente, fermandolo solo dopo il ritrovamento della cocaina addosso all’acquirente.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la censura manifestamente infondata. Il Collegio ha ricostruito la nozione di flagranza e di quasi flagranza alla luce dell’art. 382 cod. proc. pen.: la prima coincide con la situazione di chi viene colto nell’atto di commettere il reato; la seconda sussiste quando, subito dopo il reato, il possibile autore è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone, oppure è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che ha commesso il reato immediatamente prima.

Il passaggio centrale richiama il precedente delle Sezioni Unite n. 39131 del 24/11/2015, secondo cui l’art. 382, comma 1, cod. proc. pen. non può ritenersi comprensivo di un’accezione del concetto di inseguimento in senso figurato o puramente metaforico, tale da includere l’ipotesi dell’autore del reato fatto oggetto di incalzante attività investigativa in seguito alla ricezione della notitia criminis. La Corte si sofferma sulla relazione temporale e logica che deve legare l’inseguimento al reato: se l’inseguimento origina subito dopo il reato, l’inseguitore deve avere percezione personale, in tutto o in parte, del comportamento criminale nell’attualità della sua concreta esplicazione. È proprio tale contezza che eziologicamente dà adito all’inseguimento orientato alla cattura del fuggitivo.

Applicando tale principio, il Collegio ha rilevato che nel caso in esame il ricorrente è stato inseguito e privato della libertà immediatamente dopo la constatazione da parte degli agenti della sua condotta, ossia della cessione dello stupefacente. L’arresto è stato dunque ritenuto legittimamente eseguito nella quasi flagranza del reato.

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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