Annullamento parziale e prescrizione maturata prima del rinvio (Cass. pen. Sez. VII n. 34902 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di annullamento parziale della sentenza, quando al giudice del rinvio è rimessa una questione relativa alla valutazione di una circostanza destinata a incidere, ex art. 157, secondo comma, cod. pen., sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere, il giudicato formatosi sulla responsabilità dell’imputato non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per la prescrizione maturata prima della pronuncia di annullamento. La regola opposta vale quando la questione rimessa riguarda una circostanza aggravante comune, poiché in tal caso il giudicato sull’accertamento del reato e della responsabilità preclude la declaratoria di estinzione per la prescrizione sopravvenuta all’annullamento. La circostanza ad effetto speciale condiziona il tempo prescrizionale e mantiene quindi aperta la verifica sulla sua incidenza ai fini dell’estinzione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito di una pronuncia di annullamento parziale della Corte di cassazione, in parziale riforma della sentenza di primo grado ha escluso la circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa e ha rideterminato la pena per il reato di favoreggiamento personale.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza dell’art. 157 cod. pen. per non avere il giudice del rinvio dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione maturata prima della prima sentenza di appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio già affermato secondo cui, in caso di annullamento parziale, se al giudice del rinvio è rimessa una questione inerente alla valutazione delle circostanze destinata a incidere, ex art. 157, secondo comma, cod. pen., sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere, il giudicato sulla responsabilità non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per la prescrizione maturata prima della pronuncia di annullamento (Sez. 3, n. 4334 del 22/10/2021, dep. 2022, Ferretti, Rv. 282801-01).

La Corte richiama poi la regola simmetrica elaborata in precedenza: quando al giudice del rinvio sono rimesse questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante comune, il giudicato sull’accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione per la prescrizione sopravvenuta all’annullamento; vale la regola opposta per la circostanza aggravante ad effetto speciale, che condiziona il tempo necessario a prescrivere (Sez. 6, n. 12717 del 31/01/2019, Contoi, Rv. 276378-01).

Nel caso in esame al giudice del rinvio era stata rimessa proprio la questione relativa al riconoscimento della circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa, la quale, in quanto ad effetto speciale, ai sensi dell’art. 157, secondo comma, cod. pen., condiziona il tempo necessario a prescrivere. Esclusa tale circostanza, doveva discenderne il rilievo dell’estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima della pronuncia di annullamento.

Il calcolo del termine conferma la conclusione. Poiché ai sensi dell’art. 157, primo comma, cod. pen. il tempo necessario a prescrivere è pari al massimo della pena edittale e comunque non inferiore a sei anni, e il favoreggiamento personale è punito con la reclusione fino a quattro anni, il termine è di sei anni. In presenza di atti interruttivi, ai sensi dell’art. 161, secondo comma, cod. pen., richiamato dall’art. 160, terzo comma, cod. pen., l’aumento non può superare un quarto: il termine risulta quindi di sette anni e sei mesi.

Essendo il reato commesso il 21/08/2007, senza sospensioni del corso della prescrizione, lo stesso si è prescritto il 21/02/2015, prima della sentenza di annullamento e prima della prima sentenza di appello. La sentenza impugnata è pertanto annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché il reato è estinto per prescrizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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