Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 32716 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato, si limiti a reiterare censure già vagliate e disattese dal giudice di merito, proponendo una diversa lettura delle fonti probatorie. Esula dai poteri della Corte di cassazione l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione del fatto, anche se indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili. In tema di furto, l’aggravante del mezzo fraudolento di cui all’art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa. Quanto alla recidiva, il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità dell’autore, al di là del mero riscontro formale dei precedenti penali.

Il Fatto

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 10/12/2024, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pisa del 22 aprile 2022, con cui l’imputato è stato condannato alla pena di due anni di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192, comma 2, e 530, comma 2, cod. proc. pen. in ordine al giudizio di responsabilità, per la mancanza di prova certa, e la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della circostanza aggravante del mezzo fraudolento e della recidiva.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. Il primo motivo, risolvendosi in una difforme interpretazione degli elementi probatori rispetto a quella sposata dai giudici di merito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità: esso mira a prefigurare una rivalutazione o un’alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da specifici travisamenti di emergenze processuali.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui esula dai suoi poteri l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa, richiamando Sez. 6 n. 5465 del 04/11/2020, Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015 e Sez. I n. 42369 del 16/11/2006. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello, che appare logica, congrua e corretta in punto di diritto. I giudici di merito avevano dato conto degli elementi di prova sulla responsabilità, evidenziando che la prospettazione difensiva, volta a criticare l’individuazione dell’imputato sul presupposto che al momento del fermo egli non fosse in possesso della refurtiva, non assume rilievo dirimente, ben potendo l’imputato essersene disfatto durante la fuga.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, in tema di furto, l’aggravante del mezzo fraudolento è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa, citando Sez. 5 n. 32847 del 03/04/2019 e Sez. 2 n. 43912 del 04/10/2019. I giudici del gravame hanno valorizzato l’azione del complice, del cui ausilio l’imputato si è avvalso per distrarre l’attenzione della persona offesa e sottrarle il denaro custodito nella borsa.

Con riferimento alla recidiva, la Corte territoriale ha offerto una motivazione logica e congrua, operando una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere. Ha valorizzato la natura aggravata e le modalità fraudolente di realizzazione del reato, nonché le risultanze del certificato del casellario giudiziale, dal quale emergono tre precedenti condanne, anche per delitti della stessa specie, senza che l’imputato abbia manifestato alcun segno di resipiscenza. Ciò nel solco dell’insegnamento delle Sezioni Unite n. 35738 del 27/05/2010, secondo cui il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza e pericolosità, avuto riguardo alla natura dei reati, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità, fermo restando che l’aumento di pena rientra nei poteri discrezionali del giudice, con richiamo a Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 e Sez. 2 n. 50146 del 12/11/2015.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *