Concorso nel porto d’armi e aggravante mafiosa nei reati fine (Cass. pen. Sez. 1 n. 16188 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, in materia di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduce l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l’assenza delle esigenze cautelari senza denunciare la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, poiché il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione e non già il rapporto tra prova e decisione. Quanto al vizio di motivazione derivante dalla mancata considerazione di una memoria difensiva, il giudice è tenuto a confrontarsi solo con gli argomenti idonei a destrutturare la conclusione raggiunta sulla base dello standard probatorio applicato. In tema di armi, il riconoscimento dell’indagato nei fotogrammi delle telecamere di sicurezza, effettuato dalla polizia giudiziaria che abbia pregressa conoscenza personale dello stesso, ha valore di indizio grave e preciso ai fini cautelari. Risponde di concorso in porto illegale di armi chi aderisce a un’impresa criminosa che comporti l’impiego, nel luogo programmato, di un’arma di cui il compartecipe abbia l’esclusiva disponibilità.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, aveva confermato l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, gravemente indiziato di partecipazione a un’associazione di tipo camorristico, di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di detenzione e porto abusivo di armi in concorso.
L’attività investigativa, originata da una minaccia aggravata, aveva fatto emergere il ruolo dell’indagato all’interno del clan operante nel territorio, quale stabile riferimento nella fornitura di sostanza stupefacente e nella gestione di una piazza di spaccio, nonché la sua partecipazione a una spedizione punitiva armata. Avverso l’ordinanza del tribunale del riesame, l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e violazioni di legge in relazione a ciascuna delle contestazioni.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ribadito i limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali. Il ricorso che devolva il vizio di motivazione è ammissibile solo se le censure si rivolgono alla motivazione posta a fondamento della decisione e non alla valutazione sottesa, riservata al giudice di merito. Una diversa lettura del compendio indiziario non può quindi essere proposta in sede di legittimità.
Con specifico riferimento alla memoria difensiva, la Corte ha chiarito che l’onere del giudice di confrontarsi con gli argomenti della difesa deve misurarsi con il criterio decisorio della fase. La mancata considerazione di un tema è viziante solo quando esso sia decisivo, cioè tale da risultare idoneo a destrutturare la conclusione raggiunta. Nel caso di specie, il tribunale aveva dato conto e confutato specificamente le argomentazioni difensive.
Quanto al riconoscimento fotografico operato dalla polizia giudiziaria, la Corte ha valorizzato la pregressa conoscenza personale dell’indagato da parte degli operatori, attribuendo a tale elemento natura di indizio grave e preciso la cui valutazione è rimessa al giudice di merito. Ha inoltre escluso che la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate possa essere sindacata in sede di legittimità se motivata in conformità alla logica e alle massime di esperienza.
In ordine alla contestazione concorsuale del porto d’arma, la Corte ha richiamato il principio secondo cui risponde di concorso nel reato chi aderisce a un’impresa criminosa che ne comporti l’impiego programmato, pur se l’arma sia nella disponibilità esclusiva del compartecipe. Ha quindi ritenuto coerente la motivazione del tribunale che aveva desunto la consapevolezza dell’indagato dal contenuto delle conversazioni relative alla disponibilità di armi.
Infine, in merito all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., la Corte ha ritenuto sussistente la finalità di agevolazione dell’associazione mafiosa con riguardo sia al reato di porto d’armi, commesso con modalità espressive di un agire mafioso, sia al reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, qualificato come espressione ed espansione dell’attività del clan. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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