Spaccio continuato e nuova iscrizione: termine indagini autonomo (Cass. pen. Sez. VI n. 37744 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, qualora il pubblico ministero acquisisca, nel corso delle indagini preliminari, elementi relativi a ulteriori fatti di reato commessi dalla stessa persona già iscritta nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen., deve procedere a nuova iscrizione, e il termine per le indagini preliminari ex art. 405 cod. proc. pen. decorre in modo autonomo per ciascuna successiva iscrizione, senza che possa essere posto alcun limite all’utilizzazione degli elementi emersi prima della nuova iscrizione nel corso di accertamenti relativi ad altri fatti. In materia di sostanze stupefacenti, la reiterazione nel tempo di una pluralità di condotte di cessione, pur non precludendo automaticamente il riconoscimento della lieve entità, entra nella valutazione di tutti i parametri di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990: è legittimo il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata quando la singola cessione di quantità modica o non accertata costituisca manifestazione di una più ampia e comprovata capacità di diffondere in modo non episodico né occasionale la sostanza, non potendo la valutazione di offensività ancorarsi al solo dato statico della quantità volta per volta ceduta.
Il Fatto
Il ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, ha confermato il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che gli aveva applicato gli arresti domiciliari per i reati di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, contestati con riferimento a plurimi capi di incolpazione.
Con tre motivi di ricorso la difesa deduce l’inutilizzabilità delle indagini svolte dopo la scadenza del termine decorrente dalla prima iscrizione, la mancanza di gravi indizi e la mancata qualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, nonché il difetto di motivazione sulle esigenze cautelari e sulla adeguatezza della misura.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, di natura processuale, imponeva una ricostruzione fattuale. Dagli atti emerge che nell’originario procedimento era stata effettuata l’iscrizione per reati commessi negli anni 2019 e 2020, senza proroghe di indagini. All’esito delle informative di polizia giudiziaria, il pubblico ministero aveva poi proceduto a nuove iscrizioni avendo riguardo a fatti commessi in periodi diversi.
La Corte richiama il principio per cui, ai fini del computo della durata massima delle indagini, l’iscrizione per un nuovo reato a carico del medesimo indagato individua il dies a quo da cui decorre il termine, ferma restando l’utilizzabilità degli elementi emersi prima della nuova iscrizione in accertamenti relativi ad altri fatti, attesa l’assenza di preclusioni derivanti dall’art. 407 cod. proc. pen. (Sez. II n. 150 del 18.10.2012; Sez. III n. 32998 del 18.03.2015).
Pertanto, ricevute le informative (anche esito di delega), il pubblico ministero, preso atto dell’emergere di fatti commessi in periodi diversi e dunque di altre notizie di reato, ha proceduto a nuove iscrizioni: è da tale momento che va fatto decorrere il termine per le singole iscrizioni. Il motivo è rigettato.
Il secondo motivo è inammissibile perché generico. Il ricorrente assume apoditticamente la genericità delle dichiarazioni degli acquirenti, senza confrontarsi con le argomentazioni del Tribunale, che le ha ritenute dettagliate e corroborate da intercettazioni e riconoscimenti fotografici. Quanto alla lieve entità, il Tribunale ha evidenziato che si tratta di episodi di spaccio continuato protrattisi, per singoli soggetti, anche per molti anni, riguardanti droghe leggere e pesanti. La Corte condivide il principio per cui la reiterazione nel tempo delle cessioni, pur non precludendo automaticamente la lieve entità, rileva nella valutazione dei parametri del comma 5 (Sez. III n. 6871 del 08.07.2016).
Anche il terzo motivo è inammissibile. Il Tribunale ha motivato specificamente sulle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della misura, rilevando che il ricorrente ha continuato a delinquere fino a luglio 2024, benché più volte sottoposto a esecuzione pena, detenzione domiciliare, libertà controllata e avviso orale: misure che non hanno sortito effetto sul rischio di recidiva. La censura di appiattimento sulla posizione del coindagato non si confronta con le argomentazioni autonome del riesame.
Il ricorso è nel complesso rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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