Notificazione al difensore e riqualificazione del fatto in sentenza (Cass. pen. Sez. II n. 40440 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazioni, la citazione in appello notificata al difensore di fiducia, anziché al domicilio dichiarato dall’imputato, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 180 cod. proc. pen., soggetta alla deduzione tempestiva ai sensi dell’art. 182 cod. proc. pen., e non una nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., salvo che l’irrituale notificazione risulti in concreto inidonea a consentire la conoscenza dell’atto. La diversa qualificazione giuridica del fatto operata dal giudice in sentenza non comprime il diritto di difesa, in conformità dell’art. 111, comma 2, Cost. e dell’art. 6 CEDU, ove il fatto storico non sia radicalmente trasformato e l’imputato possa difendersi nei gradi successivi. È inammissibile la doglianza sulla riqualificazione proposta per la prima volta in cassazione, se non contestata specificamente in appello.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 31/03/2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Nola in composizione monocratica nei confronti di un imputato, alla pena condizionalmente sospesa, per il reato di truffa ex art. 640 cod. pen., originariamente contestato come insolvenza fraudolenta ex art. 641 cod. pen., con risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Si contesta all’imputato di avere utilizzato la rete autostradale, nelle piste riservate a Telepass o Viacard, senza titolo e omettendo il pagamento del pedaggio. La condanna ha riguardato il solo episodio del 29/07/2020, per il quale il pedaggio omesso ammontava a 78 euro, essendo le precedenti condotte coperte da querela tardiva. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità della notificazione del decreto di citazione in appello, la violazione del contraddittorio per la riqualificazione del fatto e il vizio di motivazione sul diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Corte ricostruisce gli atti e rileva che la notificazione è stata eseguita al difensore di fiducia ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., quando non era stato possibile procedere presso il domicilio dichiarato. Il perfezionamento con consegna al difensore, quindi, avviene nel rispetto della norma.
La Corte richiama poi il principio secondo cui la notificazione al difensore, anziché al domicilio eletto, configura nullità a regime intermedio, deducibile a pena di decadenza, salvo che risulti concretamente inidonea a dare conoscenza dell’atto, ipotesi in cui opera la nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. Sono citate Sez. V n. 27546 del 03/04/2023 e Sez. I n. 17123 del 07/01/2016. Nel caso concreto la notificazione è stata effettuata a quello che era il difensore di fiducia, senza che il ricorrente abbia dedotto elementi di assoluta inidoneità: non si configura, dunque, una nullità assoluta.
La Corte rileva inoltre che, dal verbale dell’udienza del 31/03/2025, il difensore non ha eccepito la nullità, limitandosi a concludere nel merito. La doglianza è pertanto inammissibile in cassazione, non essendo stata dedotta tempestivamente.
Sul secondo motivo, la Corte richiama l’orientamento secondo cui la diversa qualificazione del fatto operata in sentenza non lede il contraddittorio, in conformità dell’art. 111, comma 2, Cost. e dell’art. 6 CEDU, se non avviene a sorpresa e il fatto storico non è radicalmente trasformato. Sono citate Sez. V n. 27905 del 03/05/2021 e Sez. VI n. 11670 del 14/02/2025. Nel caso concreto il fatto storico è rimasto immutato e l’imputato ha potuto difendersi nel giudizio di appello, senza contestare specificamente la riqualificazione.
Sul terzo motivo, infine, la Corte ritiene il diniego dell’art. 131-bis cod. pen. sorretto da motivazione priva di vizi, avendo i giudici valorizzato la reiterazione delle condotte. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali e rigetto della richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal difensore della parte civile, non avendo questi apportato alcun contributo alla dialettica del contraddittorio (Sez. IV n. 10022 del 06/02/2025).
Nota della Redazione
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