Difformità tra dispositivo di udienza e dispositivo in calce: correzione in Cassazione (Cass. pen. Sez. III n. 37770 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La difformità tra il dispositivo letto in udienza e quello apposto in calce alla motivazione della sentenza non integra alcuna nullità, che ricorre nei soli casi di difetto totale del dispositivo. Prevale il dispositivo di udienza, e la discordanza è sanabile mediante il procedimento di correzione dell’errore materiale. Nel giudizio di legittimità la rettificazione può essere disposta direttamente dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., anche quando il ricorso sia dichiarato inammissibile, poiché tale norma deroga alla condizione ostativa posta dall’art. 130 cod. proc. pen. e risponde al criterio di massima semplificazione processuale.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva gli imputati dai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste. Il dispositivo letto in udienza il 27.01.2025 e comunicato alle parti conteneva l’assoluzione piena. Il dispositivo allegato alle motivazioni, depositate successivamente, risultava difforme: assolveva la ricorrente dal solo reato di cui al capo 1) e confermava la condanna per il reato di cui al capo 2), con rideterminazione della pena.
La condannata ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge processuale e insanabile contraddittorietà tra i due dispositivi. In subordine, ha chiesto la rettifica ex art. 619 cod. proc. pen. del dispositivo in calce, per uniformarlo a quello letto in udienza.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio consolidato secondo cui la sentenza che rechi un dispositivo non coerente con la decisione e la motivazione non produce nullità, poiché questa ricorre solo quando il dispositivo difetti totalmente. Poiché prevale il dispositivo di udienza, la difformità è sanabile con la correzione dell’errore materiale. La Corte richiama in proposito Sez. 3, n. 125 del 19/11/2008, dep. 2009, Bassirou, Sez. 6, n. 12308 del 3/3/2008, Bolognini, Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017 e Sez. 3, n. 19765 del 01/12/2023.
L’esame degli atti, consentito in relazione alla natura processuale del vizio (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro), conferma il contrasto tra il dispositivo di udienza e quello in calce. La motivazione, infatti, è in piena sintonia con il dispositivo letto: la Corte territoriale ha giustificato l’assoluzione per entrambi i reati per carenza dell’elemento oggettivo e del dolo, escludendo omissioni dichiarative penalmente rilevanti e riconducendo la condotta del capo 2) a mera negligenza.
Trattandosi di mero errore materiale, la ricorrente avrebbe dovuto attivare il procedimento di correzione innanzi al giudice che ha emesso il provvedimento. Poiché il ricorso è manifestamente infondato e non risulta che la Corte di appello abbia già provveduto, l’errore può essere rettificato in sede di legittimità ex art. 619 cod. proc. pen. I casi di rettificazione ivi previsti non sono tassativi, essendo suscettibile di correzione ogni erroneo enunciato palesemente e pacificamente riconoscibile, purché non comporti la necessità dell’annullamento (Sez. 1, n. 35423 del 18/06/2014, Ortolano).
La Corte valorizza il criterio della massima semplificazione dello svolgimento del processo, enunciato dalla legge delega 16 febbraio 1987 n. 81, all’art. 2, comma 1, n. 1. L’art. 619 cod. proc. pen. costituisce disposizione speciale e derogatoria rispetto all’art. 130 cod. proc. pen., consentendo alla Cassazione di correggere direttamente l’errore anche in presenza della condizione ostativa che preclude al giudice dell’impugnazione tale facoltà quando il ricorso sia inammissibile (Sez. 3, n. 30236 del 09/03/2022, Nardelli; Sez. 3, n. 19627 del 04/03/2003; Sez. 1, n. 2149 del 27/11/1998, dep. 1999).
Nota della Redazione
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