Sospensione condizionale revocabile senza condanna passata in giudicato (Cass. pen. Sez. 5 n. 5935 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione condizionale della pena, la revoca di diritto prevista dall’art. 168, comma 1, n. 1), cod. pen. per la commissione di un altro delitto entro cinque anni dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio non presuppone che la sentenza di condanna per il nuovo reato diventi irrevocabile entro il medesimo termine. L’accertamento giudiziale con efficacia di giudicato, intervenuto in un momento successivo al quinquennio, costituisce la condizione necessaria per procedere alla revoca, ma non il presupposto sostanziale, rappresentato invece dalla commissione del reato nel quinquennio. Il provvedimento di revoca ha natura meramente ricognitiva di un effetto decadenziale già prodottosi con la ricaduta nel reato.
Il Fatto
Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione e in sede di rinvio, aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena nei confronti di un condannato. La prima condanna, per un reato in materia di stupefacenti, era divenuta irrevocabile il 1° dicembre 2016, con pena sospesa. Un secondo delitto era stato commesso il 21 agosto 2019, quindi entro il quinquennio, ma la relativa sentenza di condanna era passata in giudicato solo il 16 maggio 2024, oltre il termine quinquennale.
Avverso l’ordinanza di revoca, il condannato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo che la causa di revoca si sarebbe perfezionata solo al momento del passaggio in giudicato della seconda sentenza, quando il reato oggetto della prima condanna doveva già ritenersi estinto per decorso del quinquennio ai sensi dell’art. 167 cod. pen..
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la tesi del ricorrente priva di pregio. Il presupposto sostanziale della revoca non è il passaggio in giudicato della sentenza per il nuovo reato, bensì la commissione del delitto nel quinquennio dalla prima condanna. L’irrevocabilità della sentenza di condanna rappresenta solo la condizione processuale che legittima il giudice dell’esecuzione a procedere.
A sostegno di tale ricostruzione, la Corte ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 7551 del 1998, secondo cui la sentenza di revoca ha valore meramente ricognitivo di un effetto decadenziale già prodottosi con la ricaduta nel reato. Gli effetti di diritto sostanziale risalgono de iure al momento della commissione del reato, sicché il provvedimento di revoca prende atto di una situazione già determinatasi per legge.
La Corte ha inoltre valorizzato il precedente di Sez. 1, n. 12847 del 2025, che ha esplicitamente affermato come l’accertamento giudiziale del delitto, con efficacia di giudicato, in un momento successivo al quinquennio non sia ostativo alla revoca, in coerenza con la natura dichiarativa del provvedimento. A conclusioni conformi erano pervenute anche le pronunce richiamate in motivazione, relative a fattispecie analoghe.
All’inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
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Nota della Redazione
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