Cumulo di reati ostativi: no allo scioglimento per i benefici penitenziari (Cass. pen. Sez. I n. 37765 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Qualora il provvedimento di unificazione di pene concorrenti comprenda esclusivamente condanne per reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari, non ricorrono i presupposti per derogare alla regola dell’unitarietà delle pene cumulate di cui all’art. 76 cod. pen. e del conseguente rapporto esecutivo, poiché lo scioglimento del cumulo sarebbe privo di base logica e giuridica, non essendo individuabile alcun criterio obiettivo e ragionevole di imputazione all’uno o all’altro titolo della pena già espiata. È, inoltre, esclusa la scindibilità della pena per l’aggravante da quella per il reato non circostanziato, trattandosi di componente essenziale. In tema di reati ostativi, ai fini del requisito di cui all’art. 58-ter ord. pen., resta fermo l’onere di allegare gli specifici elementi richiesti dall’art. 4-bis ord. pen., come novellato dal d.l. n. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 199 del 2022.
Il Fatto
Il ricorrente è in espiazione per una condanna per ricettazione aggravata ai sensi dell’art. 7, legge n. 203 del 1991. Ha chiesto al Tribunale di sorveglianza la misura alternativa della detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.
Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile l’istanza, rilevando l’ostatività del reato di ricettazione aggravata e l’insussistenza delle condizioni previste dagli artt. 58-ter e 4-bis ord. pen., come novellato dal d.l. n. 162 del 2022. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la scindibilità tra la pena per la ricettazione e l’aumento per l’aggravante, già espiato, nonché la scindibilità del cumulo in caso di continuazione tra reati ostativi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il ricorrente sostiene che, riconosciuto il vincolo della continuazione tra più reati ostativi giudicati con una pluralità di sentenze, sia possibile la scissione del cumulo giuridico in funzione della fruizione dei benefici penitenziari.
Nel caso di specie, l’unificazione ha avuto ad oggetto due condanne per delitti di cui all’art. 416-bis cod. pen. e quella per ricettazione aggravata ex art. 7, legge n. 203 del 1991. La Corte ribadisce il principio per cui, quando il cumulo comprende esclusivamente condanne per reati ostativi, non ricorrono i presupposti per derogare alla regola dell’unitarietà delle pene cumulate, richiamando Sez. I n. 38452 del 01.07.2024 e Sez. I n. 12554 del 21.02.2020. Lo scioglimento del cumulo sarebbe privo di base logica e giuridica, non essendo individuabile alcun criterio obiettivo di imputazione della pena già espiata.
La Corte segnala come minoritario e isolato l’orientamento opposto (Sez. I n. 48690 del 29.05.2019), che ammetteva lo scioglimento del cumulo omogeneo. Il precedente invocato in ricorso (Sez. I n. 990 dell’11.02.2020) riguarda, invece, la diversa fattispecie della continuazione tra reati solo alcuni dei quali ostativi.
Quanto alla dedotta scindibilità tra pena del reato e aumento per l’aggravante, la Corte la esclude: l’aggravante è componente essenziale del reato, come già affermato in materia di indulto da Sez. I n. 6622 del 23.01.2008 e Sez. I n. 20508 del 18.04.2013.
Infine, il ricorrente ha omesso ogni considerazione sulle allegazioni richieste dall’art. 4-bis ord. pen., come modificato dal d.l. n. 162 del 2022: dall’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria agli elementi ulteriori rispetto alla condotta carceraria. Da ciò deriva l’aspecificità del motivo. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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