Motivazione apparente in appello: obbligo di confronto con le doglianze difensive (Cass. pen. Sez. II n. 37873 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Anche in presenza di c.d. doppia conforme permane in capo al giudice del gravame l’obbligo di rendere una motivazione effettiva, esplicitando i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della decisione, con puntuale indicazione dei risultati probatori e dei criteri di valutazione adottati. A fronte di un atto di appello non inammissibile per genericità, il giudice del gravame non può esaurire il proprio compito in un rinvio meramente tralaticio alla motivazione della sentenza di primo grado, né limitarsi ad affermare l’adesione alle argomentazioni del primo giudice mediante formule di stile o asserzioni apodittiche. Integra motivazione apparente il provvedimento che indichi le fonti di prova a carico senza una valutazione argomentata e complessiva del materiale probatorio e senza un effettivo confronto con le specifiche deduzioni difensive. Il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio enuncia un metodo legale di accertamento di tipo dialettico, che obbliga il giudice a sottoporre la tesi accusatoria alle confutazioni delle ricostruzioni antagoniste prospettate dalle difese.
Il Fatto
Cinque imputati propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della decisione di primo grado, li ha condannati per associazione a delinquere, furti, ricettazioni, estorsioni e riciclaggio, secondo un meccanismo di restituzione dei veicoli sottratti dietro pagamento.
I ricorsi denunciano, tra l’altro, carenza e apparenza della motivazione in ordine ai reati-fine e alla partecipazione al sodalizio, nonché l’omessa risposta ai motivi di appello. La questione centrale sottoposta alla Corte riguarda la tenuta motivazionale della sentenza di secondo grado e l’obbligo di confronto con le doglianze difensive.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che gli atti di appello contenevano contestazioni puntuali sulla responsabilità dei singoli imputati e sugli elementi costitutivi dei delitti, deduzioni che imponevano un rinnovato confronto. La sentenza impugnata, al contrario, si compone di frasi generali e apodittiche che non rivelano l’esame delle peculiarità dei casi concreti né delle specifiche posizioni dei ricorrenti.
Sul piano dei principi, la Corte riafferma che la legittimità del rinvio per relationem alla sentenza di primo grado presuppone un apparato argomentativo congruo rispetto all’esigenza di giustificazione del nuovo provvedimento e la misurazione con le deduzioni difensive dotate di specificità. Richiama sul punto Sez. 3 n. 38478 del 2019, Sez. 2 n. 18404 del 2024, Sez. 5 n. 9677 del 2015 e Sez. 2 n. 52617 del 2018.
Quanto ai reati-fine, i motivi sui reati di estorsione e di ricettazione sono accolti per l’assenza di qualsiasi valutazione delle allegazioni difensive. In particolare, sulla ricettazione la Corte rileva che la motivazione si esaurisce in un anodino rinvio al primo grado e in affermazioni prive di riferimento al contributo causale dei singoli.
Sui furti, la Corte censura la riqualificazione nel delitto di furto in abitazione di cui all’art. 624-bis cod. pen.: il giudice di primo grado aveva fondato la qualificazione sui cortili condominiali come privata dimora, salvo poi dichiarare insussistenti gli elementi probatori di recinzioni o cancelli. La contraddittorietà è evidente alla luce di Sez. Un. n. 31345 del 2017. Sul riciclaggio, la motivazione confonde atti eterogenei e non verifica il reato presupposto.
Sull’associazione a delinquere, la Corte rileva che la responsabilità è stata desunta dalla sola commissione dei reati-fine, la cui riferibilità non è adeguatamente dimostrata: viene meno il presupposto probatorio e si impone una rinnovata valutazione. Il criterio seguito dai giudici di merito si fonda su un inaccettabile parametro di verosimiglianza, non conforme al canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio ex art. 533 cod. proc. pen. La sentenza è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina.
Nota della Redazione
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